Ad oggi 04/10/2013
La regola introdotta dal Dl 63 del 6 giugno 2013, secondo la quale è divenuto obbligatorio, per il proprietario di un immobile locato, produrre l'attestato di prestazione energetica, vale solo per i nuovi contratti o anche per quelli vecchi? In particolare, per un contratto di affitto stipulato a febbraio 2013 con decorrenza 1° maggio 2013, è obbligatorio produrre l'Ape?
Poiché il contratto di locazione è stato stipulato nel febbraio 2013 e ha avuto inizio nel maggio 2013 (cioè prima dell’entrata in vigore del Dl 63/2013), a esso non si applicano le nuove disposizioni in materia di Ape (attestato di prestazione energetica). Per esso vale la precedente formulazione dell’articolo 6, comma 2-ter, del Dlgs 192/2005, per il quale «nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater». In tale caso, salvo quanto disposto dalla normativa regionale, non era necessario consegnare l’Ace (attestato di certificazione energetica), in copia dichiarata conforme all’originale, ma era sufficiente - per gli immobili già dotati di Ace - inserire nel contratto un'apposita clausola.L’articolo 6 del Dl 4 giugno 2013, n. 63, ha riscritto l’articolo 6, comma 2, del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, come segue: «Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici». Salvo chiarimenti o modifiche, la terminologia utilizzata («nuova locazione», «nuovo locatario», «nuovi contratti di locazione»), sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi: è necessario l’Ape in caso di nuova locazione (e non di proroghe o di rinnovi o altro). La stessa dicitura «nuovo contratto di locazione» risulta poi confermata anche dall’articolo 12 del Dl 63/2013, che prevede la sanzione amministrativa, non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro, per il proprietario che, in caso di nuova locazione, non doti l’immobile di Ape.