Gianco

Membro Storico
Professionista
Sulla base del reddito domenicale.
E se il reddito lo ottieni gli altri giorni della settimana?
Accetto la precisazione. Delle tasse sui terreni agricoli si è tanto parlato e non si è capito nulla di concredto.
Ho cercato di documentarmi sull'IMU agricola ed ora sono ancora più confuso. Leggi quà: IMU sui terreni agricoli o montani: calcolo ed aliquote
 
O

Ollj

Ospite
A mio giudizio la strada da percorrere é altra:
non tanto chiedere un provvedimento comunale che elimini l'edificabilitá dei lotti, quanto presentare ricorso contro le pretese del comune per mancanza del presupposto legale che legittima l'imposta: mancanza di cubatura utile ai fini edificatori.
Se infatti un soggetto, titolare di un lotto edificabile, ne trasferisse la capacità edificatoria ad altri, unico soggetto passivo diverrà l'acquirente, mentre il cedente sarebbe soggetto d'imposta solo quale titolare di reddito dominicale.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Nel caso tu faccia il passo contrario (togliere edificabilità) quei mc persi vengono redistribuiti sul territorio al prossimo PRG.

Occhio però che una volta tolta l'edificabilità difficile per non dire impossibile riottenerla.
Nel caso da me indicato non ci sono più mc a disposizione visto che sono stati già sfruttati prima del frazionamento del lotto, poi come si presentano adesso i terreni, circa 150 mq l'uno, non ci si potrà mai costruire niente....
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A nulla vale l'impossibilità edificatoria per questioni tecniche (distanze) ..le tasse vengono applicate comunque sulla base del classamento.
Potete unicamente contestare che l'inutile frazionamento non ha comportato modifiche perché i lotti restano pertinenza del principale
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Potete unicamente contestare che l'inutile frazionamento non ha comportato modifiche perché i lotti restano pertinenza del principale
Perchè inutile?? i proprietari sono contenti così...
Inizialmente il lotto era di 4 persone (25% ciascuno), è stato realizzato un condominio di 4 appartamenti...ognuno era proprietario di 1/4 di ogni appartamento...poi hanno deciso di dividersi gli appartamenti e tramite atto notarile è stata fatta la divisione attribuendosi un appartamento ciascuno.
In previsione dell'atto avevano anche deciso di dividersi il terreno residuo per cui lo stesso è stato frazionato.
Con un unico atto è stato diviso il fabbricato e il terreno residuo non edificato, onde evitare qualsiasi controversia futura.
A loro sta più che bene così!!!
 
O

Ollj

Ospite
avevano anche deciso di dividersi il terreno residuo per cui lo stesso è stato frazionato.
Con un unico atto è stato diviso il fabbricato e il terreno residuo non edificato

Art.2643 Cc
"Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione... i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale..."

Decreto Legge del 2011 numero 70 art. 5
"Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono... tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Art.2643 Cc
"Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione... i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale..."

Decreto Legge del 2011 numero 70 art. 5
"Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono... tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"

Se il tutto può essere tradotto in termini più semplici...
L'atto di divisione è stato fatto nel 2005 o 2006....la legge del 2011 non è da tener conto...ah sì adesso che mi ricordo, mi è stato detto che sono stati divisi sia fabbricato che terreni perchè a suo tempo, qualcuno ha dovuto fare un mutuo ipotecario e le banche si rifiutavano di concedere mutui ipotecando immobili o porzioni di immobili in comproprietà per cui è stato diviso tutto e coloro che hanno chiesto il mutuo hanno ipotecato solo immobili di loro esclusiva proprietà.
 
O

Ollj

Ospite
la legge del 2011 non è da tener conto...
Valuta assai male...

Il principio giuridico è il medesimo che si rinviene all'art.2643 Cc col numero 2 bis; infatti l'art.5 al comma 3 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106), con cui si è realizzata la 'tipizzazione' della fattispecie negoziale quanto ai diritti edificatori, ha introdotto nell'art. 2643 c.c.il n.ro 2-bis
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Perchè inutile?? i proprietari sono contenti così...
Inizialmente il lotto era di 4 persone (25% ciascuno), è stato realizzato un condominio di 4 appartamenti...ognuno era proprietario di 1/4 di ogni appartamento...poi hanno deciso di dividersi gli appartamenti e tramite atto notarile è stata fatta la divisione attribuendosi un appartamento ciascuno.
In previsione dell'atto avevano anche deciso di dividersi il terreno residuo per cui lo stesso è stato frazionato.
Con un unico atto è stato diviso il fabbricato e il terreno residuo non edificato, onde evitare qualsiasi controversia futura.
A loro sta più che bene così!!!

..ah sì adesso che mi ricordo, mi è stato detto che sono stati divisi sia fabbricato che terreni perchè a suo tempo, qualcuno ha dovuto fare un mutuo ipotecario e le banche si rifiutavano di concedere mutui ipotecando immobili o porzioni di immobili in comproprietà per cui è stato diviso tutto e coloro che hanno chiesto il mutuo hanno ipotecato solo immobili di loro esclusiva proprietà.

A me pare che tanto contenti non siano...visto che ora sono costretti a pagare IMU per delle aree che non sarebbero entrate in conteggio come edificabii se si limitavano a dividere l'immobile.

Inizialmente loro hanno costruito un edificio che non era Condominio bensi Comunione.
Se ritenevano "conveniente" (tutto da dimostrare) ripartirsi la proprietà bastava dividessero le unità (abitazioni) mantenendo la comproprietà di tutte le parti comuni (orticelli inclusi) definendo un vero Condominio.
Come spiegato le aree ora "coltivate" potevano essere assegnate in uso esclusivo ai relativi subalterni senza che vi potessero esere future contestazioni.

Nessuna banca avrebbe potuto eccepuire problemi per richieste di Mutuo visto che ogni singolo proprietario poteva dare in garanzia beni in proprietà al 100%.
 

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