Betti71

Nuovo Iscritto
Conduttore
buona sera. Ho bisogno di un parere. Vivo da più di due anni in affitto (puntualmente pagato) e ho due bambini piccoli. Ho un contratto 3+2. Il proprietario mi ha chiamato dicendo che ne ha bisogno il figlio che si sposa e che allo scadere dei tre anni, devo lasciare la casa! Un grandissimo disagio. Sto cercando casa e forse l’ho trovata (da acquistare) ma ho bisogno di più tempo per fare i lavori di ristrutturazione. Il proprietario sembra non voler posticipare il termine e insiste sulla scadenza dei tre anni ma io non posso fare un trasloco con due bambini piccoli in un alloggio temporaneo fino a quando la casa sarà pronta. Qualche consiglio? Grazie
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Immagino che il proprietario abbia rispettato i tempi di legge per la disdetta del contratto. E' molto faticoso traslocare temporaneamente con due figli piccoli ma credo non ci sia molta scelta. Ci si può rivolgere a un legale di un'associazione tuttavia dovrà comunque restituire la casa. Se ha in progetto di acquistare e ha già trovato la casa e firmato almeno un compromesso provi a trovare una soluzione insieme al proprietario della casa. In tribunale ci rimettete entrambi.
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dimenticavo: il proprietario deve inviarle una raccomandata a/r nei tempi di legge che, credo, siano 6 mesi prima della scadenza del contratto e specificare i motivi (sono fissati dalla legge) per i quali non vuole rinnovare il contratto. Immagino che la telefonata sia una forma di cortesia per non farla trovare impreparata a fronte di una raccomandata ma senza quest'ultima non c'è disdetta.
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dal sito la legge per tutti. Il link intero lo trova qui
Disdetta contratto d’affitto: le regole da rispettare

l locatore non può decidere di non rinnovare il contratto semplicemente perché intende riottenere l’immobile: deve specificare i motivi del suo comportamento, in modo da consentire al conduttore – e al giudice in un eventuale giudizio che dovesse instaurarsi – di verificarne la fondatezza e di controllare, dopo l’avvenuto rilascio, l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato [1].

Quali sono, quindi, i possibili motivi della disdetta? Vediamoli [2].

  1. Il locatore può disdire il contratto di locazione quando intende destinare l’immobile locato a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado(cioè fratelli, sorelle, nipoti intendendo per tali i figli dei figli) oppure all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto: ad esempio, Tizio affitta il proprio appartamento a Caio; successivamente, decide di utilizzare quello stesso appartamento per aprire un negozio di abbigliamento o per destinarlo a prima casa della figlia Mevia che sta per sposarsi; Tizio può quindi inviare disdetta a Caio. In tal caso, la legge prevede che la disdetta debba essere accompagnata dalla contestuale offerta al conduttore di altro immobile idoneo;
  2. la disdetta può intervenire anche nel caso in cui il conduttore disponga di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune in cui si trova l’immobile locato oppure non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo: ad esempio, Tizio prende in affitto un appartamento a Lecce per abitarvi con la fidanzata Mevia, in realtà, non lo utilizza in quanto ha un villino nello stesso comune che può ospitarli;
  3. disdetta giustificata anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare locata è compresa in un edificio gravemente danneggiato da ricostruire o da ristrutturare integralmente o è sita all’ultimo piano e il proprietario intende eseguire sopraelevazioni: si comprende che, in casi di tal genere, la presenza del conduttore nell’immobile ostacola la realizzazione delle opere; pensiamo a Sempronio, proprietario dell’immobile, che intenda costruire una mansarda sull’appartamento dato in affitto a Filano;
  4. altro caso di disdetta si può verificare quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Al conduttore spetta in tal caso il diritto di prelazione, da esercitare entro 60 giorni dal momento in cui il locatore gli comunica in modo esatto le condizioni della vendita: significa che il locatore dovrà comunicare che l’immobile è in vendita al conduttore che già lo abita, mettendolo in condizioni di decidere se acquistarlo o meno.
L’indicazione dei motivi è, dunque, necessaria e tassativa, tanto che, se così non fosse, il diniego di rinnovo è nullo: in pratica, il contratto prosegue anche per il successivo periodo previsto dalla legge. Quando si verifica la situazione in questione, la disdetta nulla può convertirsi in una disdetta cosiddetta semplice, o a regime libero, per la cui validità non è necessario esporre alcuna motivazione e, come tale, è efficace per la seconda scadenza. Perché questo avvenga, però, è necessario che la comunicazione abbia un contenuto diretto a manifestare una volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto. Non a caso, la disdetta può essere comunicata con qualsiasi forma, a patto che sia idonea a portare a conoscenza del conduttore l’inequivocabile volontà del locatore di fare cessare la locazione.
 

Betti71

Nuovo Iscritto
Conduttore
Dal sito la legge per tutti. Il link intero lo trova qui
Disdetta contratto d’affitto: le regole da rispettare

l locatore non può decidere di non rinnovare il contratto semplicemente perché intende riottenere l’immobile: deve specificare i motivi del suo comportamento, in modo da consentire al conduttore – e al giudice in un eventuale giudizio che dovesse instaurarsi – di verificarne la fondatezza e di controllare, dopo l’avvenuto rilascio, l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato [1].

Quali sono, quindi, i possibili motivi della disdetta? Vediamoli [2].

  1. Il locatore può disdire il contratto di locazione quando intende destinare l’immobile locato a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado(cioè fratelli, sorelle, nipoti intendendo per tali i figli dei figli) oppure all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto: ad esempio, Tizio affitta il proprio appartamento a Caio; successivamente, decide di utilizzare quello stesso appartamento per aprire un negozio di abbigliamento o per destinarlo a prima casa della figlia Mevia che sta per sposarsi; Tizio può quindi inviare disdetta a Caio. In tal caso, la legge prevede che la disdetta debba essere accompagnata dalla contestuale offerta al conduttore di altro immobile idoneo;
  2. la disdetta può intervenire anche nel caso in cui il conduttore disponga di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune in cui si trova l’immobile locato oppure non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo: ad esempio, Tizio prende in affitto un appartamento a Lecce per abitarvi con la fidanzata Mevia, in realtà, non lo utilizza in quanto ha un villino nello stesso comune che può ospitarli;
  3. disdetta giustificata anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare locata è compresa in un edificio gravemente danneggiato da ricostruire o da ristrutturare integralmente o è sita all’ultimo piano e il proprietario intende eseguire sopraelevazioni: si comprende che, in casi di tal genere, la presenza del conduttore nell’immobile ostacola la realizzazione delle opere; pensiamo a Sempronio, proprietario dell’immobile, che intenda costruire una mansarda sull’appartamento dato in affitto a Filano;
  4. altro caso di disdetta si può verificare quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Al conduttore spetta in tal caso il diritto di prelazione, da esercitare entro 60 giorni dal momento in cui il locatore gli comunica in modo esatto le condizioni della vendita: significa che il locatore dovrà comunicare che l’immobile è in vendita al conduttore che già lo abita, mettendolo in condizioni di decidere se acquistarlo o meno.
L’indicazione dei motivi è, dunque, necessaria e tassativa, tanto che, se così non fosse, il diniego di rinnovo è nullo: in pratica, il contratto prosegue anche per il successivo periodo previsto dalla legge. Quando si verifica la situazione in questione, la disdetta nulla può convertirsi in una disdetta cosiddetta semplice, o a regime libero, per la cui validità non è necessario esporre alcuna motivazione e, come tale, è efficace per la seconda scadenza. Perché questo avvenga, però, è necessario che la comunicazione abbia un contenuto diretto a manifestare una volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto. Non a caso, la disdetta può essere comunicata con qualsiasi forma, a patto che sia idonea a portare a conoscenza del conduttore l’inequivocabile volontà del locatore di fare cessare la locazione.
Grazie. Il proprietario mi ha anticipato telefonicamente (una cortesia...) che mi arriverà la raccomandata. Non credo che si dimenticherà di indicare la motivazione per la quale mi chiede di liberare l’immobile. Volevo capire se c’è un modo per rimanere qualche mese in più. Grazie!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Tizio affitta il proprio appartamento a Caio; successivamente, decide di utilizzare quello stesso appartamento per aprire un negozio di abbigliamento o per destinarlo a prima casa della figlia Mevia che sta per sposarsi; Tizio può quindi inviare disdetta a Caio. In tal caso, la legge prevede che la disdetta debba essere accompagnata dalla contestuale offerta al conduttore di altro immobile idoneo;

Il fatto che al conduttore debba essere offerto un altro immobile idoneo, riguarda solo il caso in cui il locatore sia una persona giuridica o ente pubblico che ha inviato la disdetta per destinare l'immobile a finalità pubbliche, sociali, ecc.

Mi pare giusto sottolinearlo, perché non è la situazione in cui si trova @Betti71
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sì Uva,ho fatto un copia-incolla (e aggiunto) link perché non volevo che Betti71 avesse l'impressione di non avere un rinnovo contrattuale senza motivazione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se c’è un modo per rimanere qualche mese in più.
L'unico modo consiste nel concordare col proprietario una data di rilascio che vada bene a te e a lui
(fermo restando che alla scadenza del triennio il contratto di locazione non verrà rinnovato).
Nei mesi successivi alla scadenza del triennio dovrai pagare un'indennità di occupazione, di importo pari al canone, fino alla data del rilascio.

Deve trattarsi di un accordo scritto e sottoscritto che impegni entrambi, non una generica possibilità espressa oralmente.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ho fatto un copia-incolla (e aggiunto) link
Sì, hai fatto bene.

Solo che mi pare un articolo un po' confusionario; tipo l'esempio di Tizio che invia la disdetta del contratto all'inquilino Caio perché "decide di usare quello stesso appartamento per aprire un negozio di abbigliamento"!

Dalle mie parti non si usa aprire negozi negli appartamenti (che sono unità immobiliari abitative)...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto