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Disdetta contratto d’affitto: le regole da rispettare
l locatore non può decidere di non rinnovare il contratto semplicemente perché intende riottenere l’immobile: deve specificare i
motivi del suo comportamento, in modo da consentire al conduttore – e al giudice in un eventuale giudizio che dovesse instaurarsi – di verificarne la fondatezza e di controllare, dopo l’avvenuto rilascio, l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato
[1].
Quali sono, quindi, i possibili motivi della disdetta? Vediamoli
[2].
- Il locatore può disdire il contratto di locazione quando intende destinare l’immobile locato a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado(cioè fratelli, sorelle, nipoti intendendo per tali i figli dei figli) oppure all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto: ad esempio, Tizio affitta il proprio appartamento a Caio; successivamente, decide di utilizzare quello stesso appartamento per aprire un negozio di abbigliamento o per destinarlo a prima casa della figlia Mevia che sta per sposarsi; Tizio può quindi inviare disdetta a Caio. In tal caso, la legge prevede che la disdetta debba essere accompagnata dalla contestuale offerta al conduttore di altro immobile idoneo;
- la disdetta può intervenire anche nel caso in cui il conduttore disponga di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune in cui si trova l’immobile locato oppure non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo: ad esempio, Tizio prende in affitto un appartamento a Lecce per abitarvi con la fidanzata Mevia, in realtà, non lo utilizza in quanto ha un villino nello stesso comune che può ospitarli;
- disdetta giustificata anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare locata è compresa in un edificio gravemente danneggiato da ricostruire o da ristrutturare integralmente o è sita all’ultimo piano e il proprietario intende eseguire sopraelevazioni: si comprende che, in casi di tal genere, la presenza del conduttore nell’immobile ostacola la realizzazione delle opere; pensiamo a Sempronio, proprietario dell’immobile, che intenda costruire una mansarda sull’appartamento dato in affitto a Filano;
- altro caso di disdetta si può verificare quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Al conduttore spetta in tal caso il diritto di prelazione, da esercitare entro 60 giorni dal momento in cui il locatore gli comunica in modo esatto le condizioni della vendita: significa che il locatore dovrà comunicare che l’immobile è in vendita al conduttore che già lo abita, mettendolo in condizioni di decidere se acquistarlo o meno.
L’indicazione dei motivi è, dunque, necessaria e tassativa, tanto che, se così non fosse, il diniego di rinnovo è nullo: in pratica, il contratto prosegue anche per il successivo periodo previsto dalla legge. Quando si verifica la situazione in questione, la disdetta nulla può convertirsi in una
disdetta cosiddetta
semplice, o a regime libero, per la cui validità non è necessario esporre alcuna motivazione e, come tale, è efficace per la seconda scadenza. Perché questo avvenga, però, è necessario che la comunicazione abbia un contenuto diretto a manifestare una volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto. Non a caso, la disdetta può essere comunicata con qualsiasi forma, a patto che sia idonea a portare a conoscenza del conduttore l’inequivocabile volontà del locatore di fare cessare la locazione.