Se si sono queste leggi.. Le cercherò o lo fara l'avvocato.. In tal caso le rispettero.,ma le risposte del sig sono le uniche che citano il codice civile.
Inoltre per quanto riguarda l'accesso al tetto si procede come segue: da dentro l,abitazione,poi da una scala si va in mansarda abitabile, poi da una porta finestra si accede sul terrazzo esterno, poi per salire sul tetto deve una sua di tre 4 metri,, nessun passaggio tipo botola e presente,, tutte le finestre poste sul terrazzo danno luce alla mia abitazione, e gli impianti solari sono distinti tra loro e non vi sono impianti a comune del condominio
Le risposte sono sempre in funzione delle descrizioni fatte ed è indubbio che qui si possa solo ricevere delle indicazioni ...e che solo un professionista "sul posto" possa meglio valutare.
Ritengo che si stia comunque facendo confusione e non si sia ben letta la mia esposizione (forse ho peccato nel mantenere l'uso di certi termini inizialmente proposti).
Quanto ai "numeretti" delle Leggi non mancano le possibilità di leggere anche le norme direttamente dai vari Codici...a condizione di saperle interpretare e di non trascurare quelle "avverse".
Quindi:
-quanto all'ultimo comma dell' art. 1051...diventa questione dirimente la valutazione di un Giudice se le aperture (siano esse botole o portefinestre) che danno accesso ad un terrazzo da cui si può agevolmente accedere ad una proprietà di terzi (o "comune") siano elemento sufficente per stabilire un diritto di passaggio anche agli altri Condomini. Già detto che non è la "qualità" degli impianti o delle parti eventualmente presenti sul tetto (bene comune) a determinarne la sussistenza.
La copertura del tetto stesso (tegole) è elemento che abbisogna di manutenzioni e/o interventi, l'antenna condominale, etc etc).
contrappongo Legge
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Dispositivo dell'art. 843 Codice Civile
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità
(1), al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune
(2).
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata
indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale [
896 3].
Note
(1)
L'ingresso al fondo può essere disposto dal giudice, se il proprietario non lo consente.
(2) L'accesso è limitato, per tempi e modi, allo stretto indispensabile per l'attuazione dei lavori.
e ulteriori sentenze:
Cass. sez. II n. 685 del 16/01/2006
La S.C., con la Sentenza n. 685 del 16/01/2006, è intervenuta specificando che è necessario prediligere l’orientamento meno restrittivo nell’applicazione della norma e, quindi, tra le diverse soluzione possibili, adottare quella che impone il minor sacrificio anche a favore di colui che richieda il passaggio.
Nella specie, i giudici di merito hanno concesso il diritto di accedere alla terrazza comune, per lavori di manutenzione, attraverso l’appartamento sottostante, evitando di costringere il condominio a innalzare costosi ponteggi esterni all'edificio.
Cassazione Civile, Sezione II, 26 novembre 2008 n. 28234
La necessità di cui all'articolo 843 c.c., subordinando il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune ai sensi dell'articolo 843 del Codice Civile, non deve essere riferita all'opera da compiere ma all'accesso ed al passaggio. Infatti, il requisito della necessità e' prescritto soltanto per "l'accesso e il passaggio",
mentre il "costruire o riparare un muro o altra opera" e' menzionato come lo scopo perseguito dall'interessato, in base a valutazioni a lui riservate, salvo il caso di atti di carattere puramente emulativo. La valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti, deve essere bensì compiuta con riferimento però alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non e' consentita, ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
(Nel caso di specie un condominio aveva chiesto ed ottenuto di poter accedere al fondo del vicino per la realizzazione di una canna fumaria, necessità che nella specie sussisteva, come era stato accertato dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva escluso l'attuabilità di soluzioni alternative)
Ipse dixit.