biae67

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il passaggio di che trattasi è la mia abitazione tutta...quindi entrare nel mio alloggio utilizzare la scala che io ho pagato per accedere alla mansarda,aprire la porta della veranda. E di seguito al tetto condominiale....quale legge da codice civile consente tale servitù.. A tutti i condomini di accedere al tetto attraverso il mio alloggio,, e in che maniera il passaggio dal mio alloggio doveva essere indicato nel progetto..tratteggiato,evidenziato in grassetto,,o semplicemente prendere atto dal disegno?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Le Leggi ci sono e pure Giursprudenza di merito...ma se tu ritieni di avere diritti diversi non hai che da ricorrere ad un Giudice sperando di trovarne uno che ti dia le ragioni che cerchi.
Nella pratica nessuno entrerà a casa tua se tu
opponi rifiuto (sarebbe violazione di domicilio) ...ma nulla gli impedirà di ricorrere ad un Giudice che ti imporrà di dare passaggio qualora ravvisi gli estremi.
 
O

Ollj

Ospite
Per concordare con Dimaraz, andrebbe provato con assoluta certezza che l'apertura sul tetto e posta a servizio della mansarda sia invece un'opera "inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata".
Ora, l'apertura per come è stata descritta, sembra avere quale funzione quella di dar luce ai locali del singolo condòmino; che sia possibile attribuire a tal apertura anche un'ulteriore funzione, tutto è possibile, ma affinchè ciò avvenga vi è necessità di titolo specifico, soprattutto se si tratta di una servitù prediale: non basta che vi siano impianti comuni sul tetto per dire che una servitù di passo è di per seè costituita.
La cosa è molto semplice: la cooperativa reralizza a tetto dei manufatti comuni bisognosi di manutenzione; la stessa coop. si deve organizzare per tempo ed in fase di progettazione, sì da trovare la via per tal manutenzione: servitù di passo per l'immobile di @biae67? Bene, ma lo deve ben esplicitare ad inizio trattative per la compravendita, consegnandoli tabilati e progetti in tal senso e non presentargli il "conto" a rogito, tipo prendere o lasciare; ciò è, al contrario, mala fede in contraendo, fuorviare il consenso altrui, si spinge parte acquirente ad una scelta che mai avrebbe fatto ove a conoscenza delle reali intenzioni della coop (imporre una servitù, che ha un peso ed un costo = prezzo inferiore dell'immobile). Nulla fece la coop? Mal per lei (che come molti costruttori, pensa solo a costruire, lasciando poi nelle mani degli incolpevoli condòmini il dirimere le pretese sui propri diritti)
 
O

Ollj

Ospite
Quanto infine alla possibilità che un Giudice possa coattivamente imporre la servitù in questione, la legge è tassativa e lo esclude perentoriamente (art. 1051 CC):
"Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti"
Non a caso Cassazione n. 23160/2013 così ha disposto:
L'esenzione da servitù, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, opera solo in ipotesi di pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti"
Ma per aversi una sentenza dichiarativa è di per sè necessario che la coop si sia mossa per tempo ed in piena correttezza contrattuale.
 

biae67

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non cerco la ragione a tutti i costi.. Se si sono queste leggi.. Le cercherò o lo fara l'avvocato.. In tal caso le rispettero.,ma le risposte del sig sono le uniche che citano il codice civile.
Inoltre per quanto riguarda l'accesso al tetto si procede come segue: da dentro l,abitazione,poi da una scala si va in mansarda abitabile, poi da una porta finestra si accede sul terrazzo esterno, poi per salire sul tetto deve una sua di tre 4 metri,, nessun passaggio tipo botola e presente,, tutte le finestre poste sul terrazzo danno luce alla mia abitazione, e gli impianti solari sono distinti tra loro e non vi sono impianti a comune del condominio
 
O

Ollj

Ospite
Inoltre per quanto riguarda l'accesso al tetto si procede come segue: da dentro l,abitazione,poi da una scala si va in mansarda abitabile, poi da una porta finestra si accede sul terrazzo esterno, poi per salire sul tetto deve una sua di tre 4 metri,, nessun passaggio tipo botola e presente,, tutte le finestre poste sul terrazzo danno luce alla mia abitazione,
Come temevo: nesuna opera specifica che dimostri la servitù; sarebbe quindi servitù non apparente, ma per costituirla la legge, che vieta la destinazione del padre di famiglia (=la coop non può costituirla prima del rogito e poi dirle che esiste), richiede il suo consenso in sede di compravendita (o accettazione di un Regolamento che limiti i suoi diritti).
Certo che se avesse descritto da subito il reale percorso, nessuno avrebbe obbiettato alcunchè ;)
Saluti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se si sono queste leggi.. Le cercherò o lo fara l'avvocato.. In tal caso le rispettero.,ma le risposte del sig sono le uniche che citano il codice civile.
Inoltre per quanto riguarda l'accesso al tetto si procede come segue: da dentro l,abitazione,poi da una scala si va in mansarda abitabile, poi da una porta finestra si accede sul terrazzo esterno, poi per salire sul tetto deve una sua di tre 4 metri,, nessun passaggio tipo botola e presente,, tutte le finestre poste sul terrazzo danno luce alla mia abitazione, e gli impianti solari sono distinti tra loro e non vi sono impianti a comune del condominio

Le risposte sono sempre in funzione delle descrizioni fatte ed è indubbio che qui si possa solo ricevere delle indicazioni ...e che solo un professionista "sul posto" possa meglio valutare.
Ritengo che si stia comunque facendo confusione e non si sia ben letta la mia esposizione (forse ho peccato nel mantenere l'uso di certi termini inizialmente proposti).

Quanto ai "numeretti" delle Leggi non mancano le possibilità di leggere anche le norme direttamente dai vari Codici...a condizione di saperle interpretare e di non trascurare quelle "avverse".

Quindi:

-quanto all'ultimo comma dell' art. 1051...diventa questione dirimente la valutazione di un Giudice se le aperture (siano esse botole o portefinestre) che danno accesso ad un terrazzo da cui si può agevolmente accedere ad una proprietà di terzi (o "comune") siano elemento sufficente per stabilire un diritto di passaggio anche agli altri Condomini. Già detto che non è la "qualità" degli impianti o delle parti eventualmente presenti sul tetto (bene comune) a determinarne la sussistenza.
La copertura del tetto stesso (tegole) è elemento che abbisogna di manutenzioni e/o interventi, l'antenna condominale, etc etc).

contrappongo Legge

-Dispositivo dell'art. 843 Codice Civile

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità (1), al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune (2).
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale [896 3].

Note
(1) L'ingresso al fondo può essere disposto dal giudice, se il proprietario non lo consente.
(2) L'accesso è limitato, per tempi e modi, allo stretto indispensabile per l'attuazione dei lavori.

e ulteriori sentenze:

Cass. sez. II n. 685 del 16/01/2006

La S.C., con la Sentenza n. 685 del 16/01/2006, è intervenuta specificando che è necessario prediligere l’orientamento meno restrittivo nell’applicazione della norma e, quindi, tra le diverse soluzione possibili, adottare quella che impone il minor sacrificio anche a favore di colui che richieda il passaggio.
Nella specie, i giudici di merito hanno concesso il diritto di accedere alla terrazza comune, per lavori di manutenzione, attraverso l’appartamento sottostante, evitando di costringere il condominio a innalzare costosi ponteggi esterni all'edificio.


Cassazione Civile, Sezione II, 26 novembre 2008 n. 28234
La necessità di cui all'articolo 843 c.c., subordinando il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune ai sensi dell'articolo 843 del Codice Civile, non deve essere riferita all'opera da compiere ma all'accesso ed al passaggio. Infatti, il requisito della necessità e' prescritto soltanto per "l'accesso e il passaggio",
mentre il "costruire o riparare un muro o altra opera" e' menzionato come lo scopo perseguito dall'interessato, in base a valutazioni a lui riservate, salvo il caso di atti di carattere puramente emulativo. La valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti, deve essere bensì compiuta con riferimento però alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non e' consentita, ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
(Nel caso di specie un condominio aveva chiesto ed ottenuto di poter accedere al fondo del vicino per la realizzazione di una canna fumaria, necessità che nella specie sussisteva, come era stato accertato dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva escluso l'attuabilità di soluzioni alternative)


Ipse dixit.
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Tornando sul "concreto" e a costo di ripetemi, vorrei ribadire che si sta facendo un "processo alle intenzioni"...cosa giuridicamente non attuabile.

@biae67 non ha ancora firmato alcun rogito di acquisto e non ha certemente voce in capitolo per contestare quanto riportato negli "atti di compravendita" già perfezionati da terzi.

Egli può certamente contestare difformità nella realizzazione di quanto pattuito, e anche recedere (o minacciare di farlo) per mancato rispetto delle caratteristiche proposte...ma non può invocare la mancanza di "conoscenza tecnica"
e in che maniera il passaggio dal mio alloggio doveva essere indicato nel progetto..tratteggiato,evidenziato in grassetto,,o semplicemente prendere atto dal disegno?
e/o i non evidenziati obblighi impliciti del progetto.
 

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