tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
I legali è bene scegliere bene e farsi consigliare per il meglio, p.es. io non ho mai perso una causa e se un legale mi diceva che è a rischio non procedevo.
In pratica, se un legale è ben preparato e sopratutto onesto nei riguardi di chi chiede una sua prestazione, dovrebbe spiegare bene quali sono le possibilità di vincita e quante sono quelle avverse, di solito è la persona che nonostante tutto desidera procedere, ma ci sono anche dei legali cinici che ne approfittano e fanno procedere il loro assistito pur di ricevere la parcella.
Perciò state attenti e non affidatevi ciecamente al primo a cui chiedete un parere.

condivido pienamente
 

Andrea perinti

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
istinto mat. o pat., ma la vedo dura con un coetaneo che ha la testa dura ciao[DOUBLEPOST=1367845977,1367845873][/DOUBLEPOST]mi sono scomparse la faccine, qualcuno mi può spiegare il mtivo????

sono arrivate grazie, ma non so ha chi, :fiore: :applauso: ciao
[DOUBLEPOST=1391540586][/DOUBLEPOST]per restare concreti noi fondo servente ci rifacciamo il selciato del cortile dove rullano le ruote dei mezzi del fondo dominante e loro non vogliono sborsare niente
 
J

JERRY48

Ospite
Per quanto riguarda le opere di mantenimento del fondo stradale, si applica l’art. 1069 cod. civ.
Citato anche da condobip, ma, dopo aver letto la tua frase " rullano le ruote dei mezzi del fondo dominante", perchè non far pagare i danni appunto del transito delle macchine, mezzi agricoli (non so) con la RC auto? E' un danno causato dall'utilizzo delle auto. Io ci proverei, essendo sordi dall'altro orecchio.
In seguito alzerei la voce, per farmi sentire...
La legge è legge e va rispettata.
 
J

JERRY48

Ospite
La legge da rispettare è l'art. del c.c. 1069, e quì non ci piove.
Però, ribadisco, che si "potrebbe" tentare con la richiesta RC auto.
Essendo un danno provocato dal transito delle auto.
 

Andrea perinti

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
dice Condobip "in tema di servitù di passaggio, l’art. 1069 del Codice civile prevede che, nel caso di realizzazione di opere sul fondo servente (il terreno gravato dal diritto di passaggio), dalle quali tragga vantaggio anche il proprietario del fondo dominante (il fondo a favore del quale la servitù è costituita), entrambe le parti debbano concorrere alle spese in proporzione al “rispettivo vantaggio”.
Ma il 1069 dice cose diverse, basta leggerlo con interpretazione letterale , per vedere che non costringe i "dominanti" a pagare lavori decisi dai serventi, é iniquo lo so ma dice così
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
dice Condobip "in tema di servitù di passaggio, l’art. 1069 del Codice civile prevede che, nel caso di realizzazione di opere sul fondo servente (il terreno gravato dal diritto di passaggio), dalle quali tragga vantaggio anche il proprietario del fondo dominante (il fondo a favore del quale la servitù è costituita), entrambe le parti debbano concorrere alle spese in proporzione al “rispettivo vantaggio”.
Ma il 1069 dice cose diverse, basta leggerlo con interpretazione letterale , per vedere che non costringe i "dominanti" a pagare lavori decisi dai serventi, é iniquo lo so ma dice così
Infatti ho anche detto;

Se io servente voglio fare dei lavori, certo hai ragione tu dominante, ma se io servente non ho intenzione di farli perchè ci passi solo tu, allora le cose cambiano, e sei tu dominate che devi fare i lavori, infatti l'art. 1069 del Codice Civile dice; ....

Per cui se leggi bene l'art 1069;

Art. 1069. Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Da cui il primo a dover sborsare i soldini è il dominante e non il servente.
 

Andrea perinti

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
grazie provero a sostenere questo:
cassazione 8 marzo 1984, n. 1631 (GCM, 1984, f. 3-4) – Il titolare del fondo dominante deve eseguire a proprie cure e spese le opere necessarie per conservare la servitù,

tenendo conto che una servitu non è stata ratificata con atto apposito
 

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