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[DOUBLEPOST=1391110841,1391110739][/DOUBLEPOST]alla fine della fiera il proprietario del fondo dominante non può essere obbligato a pagare per lavori disposti dal fondo serventeIn tema di servitù di passaggio, l’art. 1069 del Codice civile prevede che, nel caso di realizzazione di opere sul fondo servente (il terreno gravato dal diritto di passaggio), dalle quali tragga vantaggio anche il proprietario del fondo dominante (il fondo a favore del quale la servitù è costituita), entrambe le parti debbano concorrere alle spese in proporzione al “rispettivo vantaggio”.
art 1069 cc
LIBRO TERZO. Della proprietà - TITOLO SESTO. Delle servitù prediali - CAPO QUINTO. Dell'esercizio delle servitù
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
CIOE E' IL CONTRARIO IL DOMINANTE DECIDE E PAGA E IL SERVENTE CONTRIBUISCE "se opere giovano anche al fondo servente, "
il maiuscolo serve solo ad evidenziare
Perchè? Abbiamo un passaggio nel terreno servente che conduce al terreno dominante. I lavori sul tratto di passaggio spettano al dominante e se giova al servente paga. Non capisco il problema posto da @Andrea perinti . I lavori sul fondo servente servono al dominante? si o no? certo che se ci fa una casetta non credo che il dominante debba contribuire...alla fine della fiera il proprietario del fondo dominante non può essere obbligato a pagare per lavori disposti dal fondo servente
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