erwan
Membro Assiduo
erroreil dominante (ovvero chi sfrutta la servitù) non ha nessun titolo di possesso
errorecaso mai è il proprietario (servente) che ha (catastalmente e con rogito) la facoltà di esercitare il possesso e di esercitare azioni possessorie .
noLo può dimostrare con azione possessoria per rientrare in possesso di quel tratto di viottolo che il vicino non usa più dal 1990 chiudendo di conseguenza ogni varco.
erroreNel 1965 era opportuno stabilire contrattualmente la servitù, con diritti doveri da ambo le parti ed eventuali pagamenti
Fatto questo, nel 1990 il proprietario servente A, visto che l'altro fondo (B) aveva trovato un'accesso migliore sul fondo vicino (C) di proprietà dell'asse ereditario dello stesso B, avrebbe potuto accordasi con B per la chiusura della 1° servitù e se questo la negava poteva agire per vie legali, visto che (B), come detto ne aveva ottenuta un'altra molto più agevole e non risultando più intercluso perchè usava un passaggio sul fondo vicino (C) che in parte è di sua proprietà .
nose erano fondi agricoli si potrebbe comprendere la mancanza di atti e documenti comprovanti la servitù, perchè allora tra confinanti si tollerava il passaggio pedonale per giungere al proprio campo e non era certo necessario stipulare contratti tra le parti.
erroreprobabilmente le servitù dovevano già essere state costituite dall'autorità amministrativa
probabilmente a certe condizioni si ottiene la costituzione di una servitù "coattiva".probabilmente si rivolgerà alle Autorità competenti per ottenere il passaggio in maniera coatta.
forse quelle "coatte" usano in zona agro romano?
utilissima una stampa di questa discussione, da cui l'avocato potrà cogliere preziosi spunti.......comunque vi consiglio di sentire un bravo legale,
per A c'era poco da fare allora, come c'è poco da fare oggi:A tal proposito, potreste indicarmi qual sarebbe stato il modo corretto di operare ? Il proprietario A cosa doveva fare nel 1965 ? E nel 1990 ? Una scrittura privata o altro ?
se al tempo avesse contestato l'esercizio di fatto della servitù controparte l'avrebbe chiesta coattivamente (ma oggi con la cessazione dell'interclusione avrebbe potuto avvalersi degli articoli che hai citato all'inizio della discussione);
se invece avesse acconsentito volontariamente alla costituzione contrattuale non ci sarebbe possibilità di modifica, se non con l'accordo di entrambe le parti o nelle ipotesi residuali dell'art. 1068;
ora, maturato il possesso ad usucapionem, è sempre B ad avere il coltello dalla parte del manico, e la facoltà di avviare o meno un procedimento giudiziario a proprio favore, continuando nel frattempo a godere comunque del diritto.
prendere gli estremi da una copia dell'atto che si è conservata in modo da poter richiedere una copia dell'atto?> Se nel 1965 fosse stato stipulato un simile contratto, oggi dove se ne potrebbe trovare traccia?
Certo che SI, se era stato registrato, oppure uno dei due l'avesse conservato, ci sarebbero gli estremi; data, firma del notaio e firme dei due, riferimenti di registrazione alla Conservatoria (ora AdT).
GENIALE!
altri pensieri sparsi:
se c'è la firma del notaio su un atto di costituzione di diritti reali allora tutto dev'essere visibile con una semplice visura ipotecaria, perché il notaio l'avrebbe sottoposto a trascrizione nei RR.II.
nota bene: trascrizione, non registrazione, che si fa invece all'Agenzia delle Entrate.
se invece si cercasse una scrittura privata non autenticata e non trascritta ma solo registrata direi di lasciare ogni speranza...