queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per quei venti metri di servitu di passaggio prima del cancello, purtroppo la vicina del fondo servito può rifiutarsi di contribuire perchè è obbligo del proprietario del fondo servente mantenere la utilizzabilità del passaggio.
Se non serve anche a voi, mi limiterei alle spese minime cioé solo al taglio dell'erba. Trattandosi di strada sterrata è ovvio che ci sono buche...che ci vogliamo fare? La ghiaia la nobilita e costa molto...uhm... non si migliorano le comodità a certe persone e se il SUV si scassa... uhm è strada sterrata....
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Potrei allegare la documentazione, ma siccome ci sono di mezzo terze persone, anche se sarebbe difficile risalire all'identità, preferisco non farlo.
Poiché non sono cose riservate, ma evidentemente pubbliche e/o d'interesse pubblico, puoi farlo: l'importante è che non posti foto con soggetto non visibile dallo spazio pubblico o accessibile senza vincoli.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Per quei venti metri di servitu di passaggio prima del cancello, purtroppo la vicina del fondo servito può rifiutarsi di contribuire perchè è obbligo del proprietario del fondo servente mantenere la utilizzabilità del passaggio.
Se non serve anche a voi, mi limiterei alle spese minime cioé solo al taglio dell'erba.
Il fondo servente deve mettere a disposizione la fascia destinata alla servitù, la sua manutenzione è a carico del fondo dominante ovvero di entrambi se anche il servente ne usufruisce.
 

billi

Membro Junior
Professionista
Calma. Anzituto in questo forum non ci sono giudici che decidono. Ognuno apporta la sua conoscenza ed esperienza e il suo humour che spesso allevia un pò i problemi della vita. Cervelli all'ammasso non credo. Cervelli pagati neppure.
Il mio "pagamento" ad esempio è imparare e aiutare. Qui in questa discussione sono venuta a conoscere una sentenza che mi è molto utile, in altre discussioni qualcuno ha risolto, grazie a me, un suo problema. Ora veniamo a te.
Definiamo anzitutto "abuso". Abuso è un qualcosa che non ha una concessione amministrativa di carattere fiscale. Il concetto di abuso è molto elastico: fino al 2019 se costruivi una pergola era un abuso edilizio perché il manufatto era equiparato a cubatura. quindi potenzialmente soggetto a imposizione fiscale. In seguito con il decreto "semplificazioni" se la pergola è inferiore a 20 mq e aperta per 3 lati su 5 è di libera costruzione. Idem per i lavori interni (rifacimento bagni e cucine etc) che sono stati completamente liberalizzati. Quando l'abuso è grave (per dimensioni) assume carattere penale e quindi diventa personale. Se un tipo viene a costruire una villa sul tuo terreno e tu torni dall'Artico dopo 3 anni, in galera va lui e non te che puoi dimostrare la tua totale estraneità.
Detto questo, due colonne di c.a. e un cancello ho i miei dubbi che costituiscano un abuso edilizio di rilevanza. Recinzioni e cancelli infatti sono soggetti a comunicazione e non a rilascio di concessione edilizia con seguente variazione del valore catastale
Giustamente come dici è un manufatto costruito in parte occupando la tua proprietà, manufatto che tra l'altro non credo che debba avere una distanza obbligatoria di legge dal confinante cioé poteva essere tranquillamente costruito in aderenza. Qui entra il concetto di rilevanza: quanto del tuo terreno (al di fuori di quello della strada in servitù) ha occupato la tua vicina?
Infine torniamo allo stato dei fatti: hai un terreno (fondo servente) sul quale c'è una servitu di passaggio cioè una strada che dalla strada pubblica permette alla tua vicina di accedere al suo fondo (fondo servito). La proprietaria del fondo servito ha recintato e chiuso questa strada che usa solo lei. Di fatto ti ha espropriato di ... quanti metri di terreno? Di fatto recintando questa strada si è appropriata della servitu cioè del tuo terreno ma ti ha anche denegato l'obbligo di mantenere la servitù cioè pulire la strada e mantenerla adatta al passaggio.
Inoltre pretende che altro terreno oltre la recinzione sia suo e quindi dovresti gentilmente fargli spostare la recinzione sul tuo terreno cioè, se ho ben capito, fargli allargare la strada a tue spese (il figlio si è comprato il SUV e vuole passarci più comodo?) Ora spostare una recinzione non è uno scherzo da fare in una notte e in silenzio. Quindi le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, a maggior ragione se lei ha apposto già una rete di confine. La tua vicina sta facendo una campagna di stampa per innervosirti e farti fare qualche errore. Se fosse sicura del suo diritto avrebbe già agito.
Infine un altro aspetto: la signora di fatto ha usucapito il terreno in sevitù nel silenzio tuo e del precedente proprietario ed è passato più di un anno. Vai pure da un avvocato ma non la vedo molto bene. Se il precedente proprietario non ha agito per il ripristino dello stato dei luoghi e ti ha venduto il terreno nello stato di fatto in cui si trovava al momento della vendita, non vedo che altro puoi fare. Sicuramente non ti puoi sostituire al venditore...ventanni dopo.
Pertanto o andrei con le buone come suggerito in alcuni post oppure le proporrei l'azione di "apposizione dei confini" che necessariamente deve essere fatta dai due confinanti insieme e che è una procedura nella quale dovrai essere assistita da un avvocato e da un tecnico e la tua vicina pure.
prima di tutto non sono il proprietario, secondo, non avevo mai sentito parlare di concessione amministrativa di carattere "fiscale". forse stiamo facendo un minestrone giuridico senza sapore, senza odore. stiamo parlando di un ipotetico Abuso Edilizio, che col Fisco centra come i cavoli a merenda, e puo starne certa che di questo trattasi cioe di abuso, in quanto le opere realizzate modificano stabilmente lo stato dei luoghi e non hanno finalita destinate alla agricoltura. quanto al titolo necessario per ottenerlo, si deve semplicemente consultare il dpr 380/01 e il dlgs 222/2016 cosidetto semplificazioni, per capire meglio, attraverso le tabelle apposite, queste opere, di che titolo necessitano. ps) io tutto farei nella vita, tranne il giudice d'altri, ma vedo che molti, al dialogo costruttivo, amichevole e chiarificatore hanno fatto dell'arroganza, della boria e della presunzione gli unici sistemi con i quali riescono ad esprimersi.
 

Anna33

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Sbagliato.
Ci mancherebbe che il fondo servente dopo aver subito un "peso" debba pure provvedere alle spese.
Paga chi utilizza la strada.
Credo che per legge spetti al proprietario la manutenzione anche minima. Ma la manutenzione fatta nei vent'anni precedenti all'acquisto era su proprietà del comune e siccome la strada la utilizzavamo anche noi, la tenevamo in ordine, perché nonostante le richieste il comune non ha mai fornito ghiaia, nè manutenzione alcuna.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Credo che per legge spetti al proprietario la manutenzione anche minima.
Art. 1069 c.c. (Opere sul fondo servente):
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.


Quindi, se le opere sono effettuate dal titolare del diritto di servitù:
- la spesa di norma è sempre a carico del titolare del fondo dominante (chi, cioè, esercita la servitù);
- se però le opere creano un’utilità anche al titolare del fondo servente, quest’ultimo è tenuto a contribuire alle spese in proporzione al proprio vantaggio: una proporzione che, se non definita dalle parti di comune accordo, sarà determinata dal giudice.

Se invece le opere sono eseguite dal proprietario del fondo servente, cioè da chi subisce la servitù altrui, la giurisprudenza ha stabilito che, allorché il proprietario del fondo servente abbia eseguito sulla strada di sua proprietà – anche se nel proprio esclusivo interesse – opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo dominante sia da quello del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi.
 

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