Martina60

Nuovo Iscritto
Salve a tutti, sono Martina, e vi scrivo per avere una risposta certa e un vostro aiuto su una situazione alquanto complicata che vi esporrò in dettaglio. Io e il mio ex marito ci siamo SEPARATI LEGALMENTE nel 1995 e DIVORZIATI nel 2007. Nel 2005 ha DONATO al nostro UNICO figlio, allora minorenne, la nuda proprietà di un appartamento acquistato INTERAMENTE da lui nello stesso anno, e destinato l'USUFRUTTO a vita a me. Io, mio figlio e il mio ex marito, abbiamo vissuto in affitto nell'appartamento in questione come casa coniugale dal 1991 al 1995, e successivamente solo io e mio figlio. Dal 1999 CONVIVE con la sua nuova compagna e la figlia della stessa in una casa in affitto, e NON possiede alcun altra proprietà o immobile. Tra loro NON hanno MAI avuto figli, e dopo il divorzio NON si sono MAI sposati. I quesiti da sottoporvi sono questi:

1) entrambi convivono già da 12 anni e andrà ad oltranza. La semplice convivenza a lungo termine porta benefici di successione o di IMPUGNARE l'atto di donazione dell'appartamento a mio figlio da parte della convivente alla MORTE del mio ex marito?
2) se dovessero nascere FIGLI dalla loro convivenza possono pretendere anche loro?
3) se si SPOSASSERO?
4) se volessimo VENDERE l'appartamento, dobbiamo aspettare 20 anni dalla donazione o 10 dalla morte del mio ex marito?

Vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti sulla mia complicata situazione.
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
no, la convivente non ha diritti di eredita' in italia.
si, se dovessero nascere dei figli riconosciuti dal padre, potrebbero impugnare la donazione fatta nel 2005 al primogenito.
idem se si sposassero, la moglie diventerebbe erede e quindi potrebbe pretendere la sua quota di legittima sulla casa donata.
se volete vendere potete farlo quando volete ma probabilmente sarebbe difficile trovare clienti trattandosi di donazione.
i 10 anni ed i 20 anni sono un'altra cosa, si tratta del tempo concesso per pretendere la legittima lesa da parte degli eredi.
ciao
 

sarastro

Membro Attivo
Proprietario Casa
Precisazione:
1) eventuali altri figli possono impugnare la donazione al primo figlio (azione di collazione) solo in caso che sia lesa la loro quota legittima.
2) Se nascono altri figli naturali senza che il padre li riconosca, essi possono comunque richiedere la legittimazione attraverso un'azione giudiziaria, in cui la prova è costituita dall'analisi del DNA. I figli naturali, infatti, nel nuovo diritto di famiglia godono dei medesimi diritti che spettano ai figli legittimi.
3) Lo stesso vale per i figli legalmente adottati.
4) In ogni caso, il suo ex marito può disporre per testamento di 1/3 del suo patrimonio. Il resto andrà comunque diviso fra gli eredi legittimi, che allo stato attuale da lei descritto si riducono a uno solo, vostro figlio. La situazione può cambiare solo nei casi suindicati (nascita altri figli naturali o legittimi, adozione) oppure in caso che egli si risposi.
 

Martina60

Nuovo Iscritto
Grazie sarastro. Volevo inoltre chiederti, avendo già stipulato il rogito dal notaio per la donazione nel 2005,
1) esiste un'altra tipologia di contratto che eluda problemi del genere di futura rivalsa?
2) se si, è possibile sovrascriverla alla donazione?
3) c'è sempre bisogno della figura del mio ex marito nel caso in cui sia io la destinataria del nuovo contratto da parte di mio figlio?
4) il rogito fu stipulato con mio figlio minorenne e la figura del curatore, ora che è maggiorenne ed è a mio carico, io usufruttaria a vita devo continuare ad occuparmi della gestione fiscale e tributaria dell'immobile?
Vi ringrazio ancora per l'aiuto su questi pesanti dubbi.
Martina
 

sarastro

Membro Attivo
Proprietario Casa
1) L'acquisto. Se il figlio acquista l'immobile dal padre, non c'è lesione di legittima possibile. Attenzione però che l'acquisto fasullo, o donazione mascherata, (per esempio, da parte di un minorenne, o da parte di persona che non ha redditi sufficienti ad acquistare) può essere contestato dai legittimari.
2) che io sappia, no.
3) non ho capito.
 

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