rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il terzo fratello apre la pratica dell usucapione dentro uno studio notarile?
O in tribunale dal giudice?
Il fratello agricoltore va dal notaio in veste di venditore usucapiente!
La pratica dell usucapione la apre dal giudice! Non dal notaio!
Il notaio non dà sentenze di usucapione!
Solo il giudice!

Se il fratello agricoltore,vuole vendere il terreno al figlio,che farà il contadino come il padre,allora entrambi le parti,andranno dal notaio,in veste di;
Venditore usucapiente,il terzo fratello agricoltore!
Acquirente,il figlio del venditore usucapiente!
 

rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il notaio,secondo me,valutando che il fratello e la sorella del contadino,venditore usucapiente,non hanno coniugi e figli,forse.......... Potrebbe decidere di rogitare !
Forse!
Sarebbe meglio di no!
 

Nemesis

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Proprietario Casa
La pratica dell usucapione la apre dal giudice! Non dal notaio!
Il notaio non dà sentenze di usucapione!
Solo il giudice!
Il notaio può intervenire per autenticare le sottoscrizioni del processo verbale contenente l’accordo di mediazione accertativo dell’usucapione.
La sentenza di accertamento dell’usucapione e l’accordo di mediazione accertativo dell’usucapione però sono due fattispecie che operano su due piani nettamente distinti quanto al contenuto e quanto agli effetti.
L'accordo, che deve essere trascritto, non è titolo idoneo a dare vita a una nuova catena di legittimi titoli di proprietà (o di altri diritti) da far valere erga omnes e con presunzione assoluta rispetto ai terzi, ma è titolo di acquisto con gli effetti di cui agli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c. che, per volontà del Legislatore, dovrà collocarsi, per produrre i suoi effetti nei confronti dei terzi, all’interno di una catena di legittimi titoli che troverà la sua origine in un diverso titolo di acquisto originario.
Mentre la sentenza di accertamento dell’usucapione ha la forza di radicare
un diritto nuovo in capo all’usucapiente al quale i terzi non potranno opporre i loro diritti in base alle regole fissate negli artt. 2644 e 2650 c.c., l’accordo conciliativo attribuirà all’usucapiente un diritto che potrà far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all’usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni, dacché, laddove non partecipino all’accordo tutti coloro che appaiono titolari della proprietà (o di altro diritto reale) del bene usucapito sulla base di legittimi titoli trascritti, gli effetti prodotti dalla trascrizione dell’accordo saranno meramente prenotativi, secondo quanto disposto dall'art. 2650, comma 2 c.c. (in difetto di continuità, quando questa sarà ripristinata, l'atto "a valle" acquisterà a sua volta una piena efficacia. Se però, prima che sia ripristinata la continuità delle trascrizioni, un terzo trascrive il proprio acquisto, sono fatte salve le sue ragioni).
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il notaio,secondo me,valutando che il fratello e la sorella del contadino,venditore usucapiente,non hanno coniugi e figli,forse.......... Potrebbe decidere di rogitare !
Forse!
Sarebbe meglio di no!
Nell'esempio dei tre fratelli il notaio non fa nessun rogito, si limita ad autenticare
come atto notorio la volontà di riconoscere al fratello minore il diritto di ritenere
usucapito
il bene in questione e di non opporsi a qualsiasi tipo di movimentazione fino anche alla cessione parziale o totale del bene stesso.
Da quel momento sarà difficile importunare o molestare il fratello agricoltore che
continuerà a svolgere il proprio caratteristico lavoro consolidando con il passare del tempo l'effetto usucapionistico. In tal caso e ammesso che Nemesis dia il
consenso, si porrà la domanda: come trascrivere tutto ciò? Si possono trascrivere gli atti notori e con quale effetto? Ecco un ulteriore aspetto su cui riflettere. qpq.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Nell'esempio dei tre fratelli il notaio non fa nessun rogito, si limita ad autenticare
come atto notorio la volontà di riconoscere al fratello minore il diritto di ritenere
usucapito
il bene in questione e di non opporsi a qualsiasi tipo di movimentazione fino anche alla cessione parziale o totale del bene stesso.

Forse non comprendo...ma quale il senso di una usucapione di uno degli eredi legittimi quando anche gli altri sono tutti concordi che questi trasformi il possesso in proprietà di quanto stà usando da tempo?
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Sono esempi di fantasia con possibilità di varianti al quadrato con l'intento di avvalorare l'ipotesi di evitare il ricorso al magistrato, giusto link notarile. Sto leggendo il link(?) di un importante studio legale Mascagni (?) che parla proprio di Usucapione leggero o rapido...non riesco a connettermi. Provaci tu che sei più
assiduo ed esperto. Ne approfitto per chiedere anche a Nemesis...Lui che di solito accompagna le varie asserzioni sempre con l'indicazione dei codici di riferimento, questa volta non l'ha precisato...nè sul codice c. nè sul c.p.c. Per esempio la legge 346/1976 (?) indica il ricorso al giudice per l'usucapione nei fondi rustici o montani ( se ho letto bene...)
Ci sarà da qualche parte una legge o una giurisprudenza con tale obbligo anche
per l'usucapione, diciamo, "urbano"??? Perchè continuo a riflettere che normalmente si ricorre al giudice quando vi è una "lite"...! Perchè ricorrere al giudice quando manca la stessa??? E quindi c'è questa legge ad hoc??? Nel silenzio dei due codici...in una Italia con oltre centomila leggi...mi sembra
strano questa vacatio. O lacuna che chiedo a Nemesis di colmare. Visto che per i fondi montani c'è. In chiusura vorrei dire che il quesito del postante ci ha dato modo di avvicinarci a un mondo del tutto sconosciuto alla gran parte dei cittadini
e di toccare con mano che anche qua il groviglio modale si affianca bene ad altri grovigli legislativi, con buona pace di quiproquo.
 

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