No. La parte acquirente non poteva fare richiesta nell'atto di compravendita che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali fosse costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito. E ciò perché, ex art. 5-bis dell'art. 52 stesso, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.@JERRY48 ha subìto o no un sopruso da parte dell'Agenzia delle Entrate?
Quell'art. 1, comma 497 della L.F. 2006 riguarda le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.