Col permesso di tutti vorrei inserire un altro caso simile fresco di giornata.
Un mio amico ha il "diritto di proprietà su un alloggio (Cuneo) dove vi risiede da moltissimi anni. La unica figlia a Roma ne detiene la
nuda proprietà (con donazione da parte del padre) Ora lui deve
trasferirsi qui a Torino e dovrà giocoforza affittare un alloggetto.
Vedete cosa succede e ditemi per favore dove sbaglio.
1) logica conseguenza l'alloggio
deve essere dato in locazione.
2) La legge fra le tante cose dice che al titolare del Diritto abitativo
non è consentito la locazione e credo neanche il comodato...
3) La legge dice che neanche alla
figlia nuda proprietaria è consentita, subentrando al padre,
di locarlo.
4) Il risultato infelice è che l'alloggio di 100 mq a Cuneo resta
vuoto con un danno di tutto rilievo.
5) Il notaio di Cuneo ha detto che l'unica soluzione è quella di
rinunziare al diritto abitativo da parte del padre a favore della
figlia e in tal modo la stessa potrà locarlo e il tutto, naturalmente,
con tanto di atto pubblico...Sic!
A questo punto io ho pensato se sia il caso di ricorrere di nuovo
all'art.1350 (già bocciato per il caso della mia compagna...tre gli attori...) dove con solo due attori, padre 77 anni e unica figlia si
realizzerebbe una scrittura privata con tale rinunzia...Per cui
un contratto di locazione potrebbe essere intestato alla figlia
con x probabilità di passarla liscia...Con chi secondo voi? Col padre
consenziente? Con l'inquilino??? Con L'Agenzia delle Entrate ??? Ecco per chisura
la malvagità del legislatore: come l'usufrutto,la rinunzia al diritto
abitativo viene paragonato alla Donazione...Malvagiamente il valore di tale
diritto viene realizzato con i parametri "vitali" dell'usufrutto diritto
molto più importante di quello abitativo...E allora non si capisce
perchè da un lato lo si ugualizza in una direzione e dall'altro no, impedendo
la locazione. Ora i giuristi presenti potranno illustrarmi la differenza che io comunque ben conosco...ma non troveranno parole per giustificare la carenza legislativa nel caso che il titolare di un
diritto di Abitazione fosse costretto a trasferirsi, lasciando vuoto
l'alloggio con tutte le conseguenze immaginabili. Quindi chiudo con
la domanda: è così o mi sbaglio??? Grazie. qpq.