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User_29045

Ospite
Questo significa che la banca che concede il mutuo ponte deve però chiedere assenso al costruttore ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca di primo grado.

Ma sui nuovi immobili di solito grava sempre un mutuo (con relativa ipoteca), mutuo il cui frazionamento avviene in relazione al corso delle vendite e in relazione alle mutevoli esigenze degli acquirenti (c'è chi paga tutto in contanti, chi chiede il mutuo da 150000 euro, chi da 30000 euro, e così via).
 
U

User_29045

Ospite
E' la stessa cosa che pensavo anche io!

Ci vorrebbe il consenso del costruttore!

Ma poi sicuramente sul NUOVO immobile c'è già un mutuo!

Tutti i costruttori chiedono ingenti mutui, nessuno ha i soldi in contanti.

I soldi arrivano con le vendite.
 

fiorello64

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve,

dico una cosa forse scontata per molti ma in cui comunque credo.
Secondo me, se hai ancora desiderio di acquistare la casa per la quale hai firmato il compromesso, per cui pensi che la tua vita possa migliorare qualitativamente dopo tale acquisto, non devi cercare di recedere dal compromesso. E quindi devi provare a vendere la tua casa.
Io penso che qualsiasi casa si trovi in un centro urbano sia vendibile, basta abbassare sufficientemente e rapidamente il prezzo. Quindi io preferirei rimetterci 20 o 30.000 euro sul prezzo di vendita e non iniziare procedure legali che forse ti porterebbero via altrettanti soldi ed nergie senza darti ciò che cercavi.
Meglio spendere quelle energie trovare la strada migliore di far quadrare i conti col costruttore e con la banca.
In bocca la lupo comunque.
 
U

User_29045

Ospite
OK, quindi le priorità sono:

a) Chiedere al costruttore se accetta una permuta (sarà lui a valutare e stimare la casa da vendere); questa è la soluzione più facile;

b) Se il costruttore non accetta la permuta, iniziare per tempo ad informarsi sul mutuo-ponte, e su quali banche lo eroghino ed a quali condizioni;

c) Se non si trova il mutuo-ponte, chiedere a parenti stretti se qualcuno è disposto a dare una mano, firmando a titolo di garante oppure prestando soldi per il rogito;

d) Esiste lo SCIOGLIMENTO PER MUTUO CONSENSO DI AMBO LE PARTI (fonte: http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1359 ), ossia il costruttore e il promittente acquirente si accordano per annullare l'affare, con restituzione delle somme versate e senza ulteriori penalità; lo scioglimento per mutuo consenso va redatto in forma scritta a pena di nullità;

e) Se nessuno dei punti precedenti è percorribile, rassegnarsi a considerare per perse le somme anticipate a titolo di caparra confirmatoria, salvo la richiesta di eventuali ulteriori danni nelle opportune sedi.
 
U

User_29045

Ospite
Ai sensi dell'art. 1372 codice civile, “l'accordo per lo scioglimento di un contratto per mutuo consenso richiede la forma scritta, solo quando la stessa forma sia richiesta ad substantiam per il contratto che si vuole sciogliere” (Cass. Civ., sez. III, 5 settembre 1977, n. 3885).
 

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