Che succede se non vendi la casa in tempo?
Nessuno può saperlo meglio di te!
Il compromesso - alias PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - un vero e proprio contratto SOGGETTO AD OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE, ed è lì che c'è scritto a chiare lettere cosa accadrà se non versi il saldo alla data convenuta.
Nella migliore delle ipotesi perdi la somma di denaro versata alla stipula del compromesso.
C'è anche chi, a titolo di penale, trattiene non solo la cifra versata alla firma del preliminare di compravendita, ma richiede complessivamente il doppio di questa cifra.
La parte venditrice può anche citarti in giudizio e farti pagare i danni, se riesce a dimostrare che il tuo mancato adempimento contrattuale le ha causato la perdita di un altro acquirente di sicura adempienza perché di solide condizioni economiche.
Sull'OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA c'è un bellissimo sito che vi linko qui:
» L’obbligo della registrazione del preliminare di compravendita - CaseinRete.org – Blog
Dalla stessa fonte:
In base all’articolo 1385 del codice civile, il preliminare è l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un futuro contratto definitivo indicandone sin da subito i tratti essenziali. Il preliminare deve avere la stessa forma del contratto successivo e pertanto scritta, pena la nullità del contratto (articolo 1351 c.c.) stesso, si parla in termini legali di forma scritta ab substantiam.
Parlando di classificazione dei contratti possiamo aggiungere che il preliminare di compravendita è un contratto ad effetti obbligatori, cioè, un contratto nel quale le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo successivamente con il quale si trasferirà la proprietà (effetto traslativo). Per rendere maggiormente efficacie l’accordo la parte promittente acquirente versa alla parte promittente venditrice una somma di denaro a caparra o in acconto. La caparra è definita dall’articolo 1385 c.c. riveste una natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, in altre parole essa rappresenta la liquidazione convenzionale anticipata in caso di inadempimento di una delle parti. L’acconto è un anticipo sul corrispettivo finale e perciò è parziale adempimento.
Il preliminare di compravendita DEVE essere registrato (art 10 DPR 131/1986- Finanziaria 2007)
entro i 20 giorni successivi dalla stipula dell’atto stesso con applicazione dell’imposta fissa di € 168,00 (codice tributo 109T) oltre all’imposta di registro proporzionale nelle misure dello 0,50% sull’importo della caparra e del 3% sull’importo dell’acconto (codice tributo 104T). L’obbligo della registrazione del preliminare ricade sulle parti e in maniera solidale sull’agente immobiliare intervenuto, pertanto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, l’Agenzia delle Entrate, può scegliere il soggetto dal quale pretendere il pagamento.
Le imposte pagate per la registrazione del preliminare verranno scomputate all’atto notarile fornendo al notaio copie in originali dei pagamenti effettuati. Per effettuare la registrazione è necessario prima di tutto il versamento delle imposte presso banca o ufficio postale mediante la presentazione allo sportello del modello F23 in triplice copia sul quale andranno riportati i dati dell’acquirente e del venditore.
Poi andrà compilato l’apposito modello di richiesta di registrazione (modello 69) disponibile presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Sul preliminare di registrazione dovranno essere apposte le marche da bollo da € 14,62 ogni 100 righi di scrittura. In caso di ritardata registrazione (oltre i 20 giorni successivi all’atto) verrà applicata una sanzione del 30% sull’imposta dovuta e gli interessi legali.
Riferimenti normativi
Legge 296/2006 Finanziaria per il 2007;
D.L. 262/2006 Collegato alla Finanziaria per il 2007;
D.L. 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006 Manovra bis.