Nando0113

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao
ho avuto anch'io lo stesso problema, ed ho dovuto pagare, in quanto nell'atto c'è una frase che porta in carico all'acquirente lo stato di fatto dell'appartamento e che eventualmente ci si puo rivalere successivamente sul venditore. Aspetto di sapere cosa accadra a Te
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Rispondo ora.
Innanzi tutto occorre ricordare che il compratore è tenuto al pagamento delle quote di spese condominiali relative all'anno (esercizio) in corso alla data d' acquisto e per quello precedente (quindi massimo ipotizzabile 2 anni).
E già qui, con l' andazzo sulla durata di un procedimento esistente in Italia (ma anche in tanti altri paesi "civili") qualcuno dovrebbe riflettere prima di generalizzare.

Di una "causa" vanno distinte le spese di giudizio da quelle per il proprio legale (o si corre il rischio di fraintendimenti come accaduto)

Delle prime il nuovo proprietario potrebbe essere tenuto a concorrere per effetto del "propter rem" salvo rivalsa sul precedente (bisogna vedere i presupposti,i tempi ed i termini della sentenza) ...ma di sicuro escluso se la causa e ancor più la sentenza sia stata emessa prima del suo acquisto (Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004).

Per le seconde (il compenso per l' avvocato del Condominio) il nuovo proprietario non è tenuto ad alcun esborso se la delibera con cui si è assegnato l' incarico è antecedente di 2 anni l' acquisto o se sia stata rilasciata idonea liberatoria o prevista clausola.

Mazzola cita genericamente:
"Se si acquista una casa e poi si viene invitati dall'amministratore del condominio a partecipare alle spese legali per una causa che il condominio aveva iniziato contro un condomino".
Quindi diventa fondamentale spiegare cosa si intende con "spese legali" , su cosa verte la causa in cui il Condominio è parte attiva, quando sia stata deliberata e/o se il precedente proprietario abbia esercitato il diritto di dissenso rispetto alla causa.
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
Proprio Simpatico L'amm.re fa la riunione per La festa della Donna..
e di Domenica per giunta..! Un Furbone .. ( a meno che Non preferisca una riunione al dovere stare con La Moglie.. senza Mimosa..)
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo me l'amministratore ha scelto la via più facile quella di chiedere i soldi all'attuale condomino.
Questo perché probabilmente non sa il nuovo recapito del vecchio condomino; come altrettanto probabilmente non sapeva neanche che l'appartamento era stato messo in vendita.
Il nuovo condomino , fra le altre incombenze, deve controllare che le spese condominiali siano state regolarmente pagate, perché le spese insolute del vecchio proprietario gravano anche solidalmente sul nuovo.
Nel caso in cui la parte a carico del vecchio condomino non venga riscossa questa verrà distrituita su tutti i condomini, ciò dovrà essere ratificato dalla assemblea e se questa viene convocato dopo il passaggio di proprietà anche il nuovo condomino pagherà la sua parte.
Quindi quando si compra casa, prima del compromesso (o contatto preliminare) bisognaa ver contattato l'amministratore, presentarsi come probabile nuovo condomino, e chiedere informazioni se il condomino venditore è a posto con i pagamenti del condominio, se sono state approvate spese nel medio e lungo termine, se ci sono liti giudiziali ecc... ecc... .
Se l'amministratore si tricea dietro la legge sulla privacy queste informazioni vanno richieste per iscritto alla parte venditrice la quale deve rispondere altrettanto per iscrittto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
... comunque l'amministratore mi aveva detto che le spese di condominio alla data dell'acquisto erano tutte pagate !
....

Verba volant scripta manent...spero per te che (a prescindere da questa causa) ti fossi fatto rilasciare idonea dichiarazione...o che ci siano almeno testimoni.
 

giomar

Membro Attivo
Sarebbe forse meglio conoscere il motivo della causa in corso.
Ovvero se si tratta di morosita', comportamenti inadeguati, abusi edilizi....ecc. ecc..
 

giomar

Membro Attivo
e, comunque, sempre indicare nel compromesso:

Le parti sin da ora espressamente convengono che saranno a carico del signor..........
tutti quegli oneri, riferiti alle porzioni immobiliari in contratto che, pur se posti in riscossione posteriormente alla data dell’atto traslativo di proprietà, si riferiscano a spese deliberate anteriormente a detta data.
 
O

Ollj

Ospite
Dichiarazione che, non fosse spirato il termine biennale per la solidarieta' passiva, effetto alcuno sortira' verso la compagine condominiale: infatti l'acquirente rimarra' comunque onerato ex art.63 disp.att. vantando solo un successivo diritto di rivalsa verso il venditore.
 

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