QUI c'è l'estratto del collegamento a cui rimandavo e che condivido pienamente.
Cosa dice la legge. In base all’articolo 1117 del codice civile, i pianerottoli rientrano tra le parti comuni di un edificio, che appartengono a tutti i condomini. In quanto tali devono rispettare il dettato dell’articolo 1102, in base al quale ciascuno “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Detto ciò, il pianerottolo viene spesso considerato una sorta di pertinenza della propria abitazione, per cui se ne fa un uso "proprio" con personalizzazioni più o meno gradevoli. “Si va dal quadretto appeso alle pareti al tappeto persiano steso sul pavimento, dalle piante ornamentali alla bicicletta appoggiata al muro – riferisce Roberta Odoardi, direttore generale dell’Associazione National-Europea Amministratori d’Immobili (A.N.AMM.I) –
Solitamente il regolamento di condominio specifica l’utilizzo consentito delle parti comuni, ma al di là di esso deve prevalere il buon senso insieme alle norme generali”.
Non è proprietà privata. Non è raro che, soprattutto all’ultimo piano, i condomini si approprino del pianerottolo posizionando ringhiere o cancelletti, sostenendo che quello spazio non conduce altrove che alla loro unità abitativa. “Sebbene questa motivazione non sia valida, perché ovunque porti il pianerottolo rimane parte integrante delle scale e dunque comune – riprende Odoardi – in questo caso viene anche alterata l’estetica del condominio. In definitiva, tutto ciò che viene fatto sulle parti comuni (modifica o aggiunta) deve essere autorizzato dall’assemblea condominiale”. Questo significa che per poter lasciare la carrozzina sul pianerottolo o nell’androne (seppure per questioni pratiche) o prima di posizionare un vaso di fiori o qualsiasi altro oggetto è necessario sottoporre la nostra “fantasia” all’assemblea e ottenere il consenso di una maggioranza qualificata.