happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
riprendo questa discussione sia per aggiornarvi che per chiedere ulteriore supporto
- Sto concordando con il condominio un importo per ottenere l'autorizzazione all'allaccio visto che l'esperto ha relazionato che c'e' capacita' a josa visto il sovradimensionamento della fogna.
Mi occorre avere un facsimile per stendere la scrittura privata con cui regolarizzare le due servitu' quella che mi hanno imposto 10 anni fa ( due tombini di ispezione e passaggio tubi) nel mio giardino privato e questa seconda che autorizza l'attacco della bottega.
Vorrei che le scritture evidenziassero in modo dettagliato ed esauriente gli impegni e le responsabilita' sia per la parte dominante che per quella servente.
Ad es. per la servitu' servente nel mio giardino dovro' assicurare l'accesso per l'ispezione e manutenzione dei tombini, non dovro' occupare l'area sopra gli stessi , non dovro' danneggiare le tubazioni piantando alberi di alto fusto ..... per la parte dominante richiedere con anticipo l'accesso, rimanere responsabile della sicurezza delle persone che accedono e per le operazioni che verranno effettuate, essere responsabile di eventuali cedimenti dovuti ad assestamento del terreno o perdita delle tubazioni ....
Per la servitu' di allaccio della bottega (scrittura da consegnare anche in caso di vendita)
garantire la corretta manutenzione, rimborsare le spese per mancato esercizio dell'attivita' commerciale nel caso di fermo dovuto per lavori, .....
Se avete indicazioni e/o qualche bozza ben gradita
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Aggiungo una domanda, per mia curiosità:
tali scritture private, riguardanti diritti su immobili, vanno trascritte per poter essere opponibili a terzi? Io propendo per il si. Non basta consegnarle in caso di vendita.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Per quello che ho letto : vanno trascritte in caso di opposizione a terzi.
Deduco se non erro che la trascrizione serva in caso di liti legali.
Mi hai ricordato che serve inserire anche :
- obbligo di consegnare copia in caso di vendita
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non credo serva solo in caso di liti.

Mi è capitato un caso forse analogo/paragonabile.

Scrittura privata che stabiliva l'uso comune a 6 di un seminterrato adibito ad autorimessa intestato solo a 3.

Uno dei tre titolari ha venduto: e l'acquirente non ha riconosciuto la validità della scrittura privata, dichiarando di non averne avuto conoscenza al momento dell'acquisto.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ho trovato questo :

ATTO PUBBLICO O PRIVATO PER LA NUOVA SERVITÙ


ATTO PUBBLICO O PRIVATO PER LA NUOVA SERVITÙ
A cura di Angelo Busani ed Eloisa Luini19-01-2009
Il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente intendono costituire una servitù volontaria con scrittura privata autenticata. I diversi notai contattati ritengono che l’atto debba essere redatto in forma di atto pubblico rifiutandosi, di fatto, ad autenticare e trascrivere nei registri immobiliari la servitù volontaria operando, a mio avviso, in senso contrario a quanto previsto dall’articolo 1350 del Codice civile. È corretto il comportamento dei notai contattati?
L’articolo 1350, comma 1, n. 4, Codice civile dispone che devono essere redatti «per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali». L’articolo 2657, comma 1, Codice civile, inoltre, afferma che «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».Dal combinato disposto di queste due norme, deriva che i proprietari dei fondi possono decidere di costituire la servitù mediante un contratto redatto, alternativamente, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta, infatti, di forme tra loro completamente equipollenti (anche sotto il profilo del loro costo), che consentono entrambe di trascrivere il contratto nei registri immobiliari e, dunque, di rendere la costituzione di servitù opponibile ai terzi.La volontà del notaio di redigere comunque un atto pubblico deriva, probabilmente, da un’esigenza deontologica, in quanto, di regola i notai operano mediante la confezione di atti pubblici e considerano l’utilizzo della scrittura privata come una possibilità alternativa e di rango secondario.
 

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