Nel tempo si sono susseguite tre leggi di condono edilizio, nel 1985, 1994 e l'ultima del 2003. Con queste leggi è stato possibile sanare cose impossibili: abitazioni di altezza inferiore alla minima, imposta per dichiarare un locale abitabile, dimensioni di stanze da letto inferiori al minimo, rapporti aero-illuminanti inferiori a quelli prescritti per dichiarare un locale salubre. Lo scopo era quello di chiudere con il passato dando un giro di vite al diffuso abusivismo edilizio. Ma i comuni che avrebbero dovuto sorvegliare il territorio, diciamo che sono stati incapaci e forse conniventi, per cui anche oggi troviamo un continuo proliferare di cantieri illegali. In attesa del prossimo condono che prima o poi ritornerà. E' impensabile ed impopolare procedere all'abbattimento di questa mole di fabbricati o porzioni di essi. Scusa se ho divagato. Tornando al problema che hai posto, ha detto bene Daniele 78. In più vorrei aggiungere che puoi sanare un'opera in accertamento di conformità. Lo puoi fare se i lavori eseguiti rientrano nei parametri previsti per la zona edilizia nella quale ricade. Ci può essere un altro caso, "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità,", secondo l'art.12 della 47/85, aggiornato con l'art.34 D.P.R. 380/2001.