per discutere:
La richiesta è sempre possibile; il problema è stabilire se la procedura in fatto possa essere ostacolata da sottile ostruzionismo ( vanificando in fatto il buon diritto )
Basterebbe un modifica alla norma chiara ed esplicita : (piu' o meno)
"Su richiesta di almeno 2 condomini ( 1/6 val edificio ) L'AC deve produrre entro x gg dalla richiesta, la elencazione dei condomini e degli altri aventi diritto alla convocazione in modo tale di dare esecuzione al diritto ex primo comma art 66 D.... -Diversamente il condomino o avente diritto può ricorrere all' AG ex art. 700 CpC richiedendo la condanna alla refusione di ogni spesa di giudizio e quelle direttamente connesse la sua omissione "
Ed inoltre (variazioni proposte in rosso ) :
Art. 66.
1.L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
L'AC entro dieci giorni dalla richiesta fissa la data dell'assemblea che dovrà svolgersi entro 40gg dalla richiesta medesima.
Diversamente detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
che ne pensate ?
riporto per completezza (per i lettori )
Art. 700.- (Condizioni per la concessione)
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.