ely

Membro Attivo
Proprietario Casa
Eh si. . Penso proprio che anche la mia amministratrIce faccia come quello di Rosario aspetterà la riscossione Dell ultima rata condominiale e poi darà le dimissioni. . diciamo che ha trovato il sistema di lavarseme le mani di tutto e di più furbescamente anche xchè sa bene che i suoi condomini non faranno nulla in quanto tutti giovani sposini inesperti l unica più vecchia sono io che supero i 40 anni e che se qualcosa non va si fa sentire. . Francamente se si dimette mi fa un favore ( anche xchè in 6 anni è stata molto latitante ) io nel frattempo ritarderò il pagamento della rata proprio come ha fatto lei con la convocazione Dell assemblea straordinaria e mi muoverò alla ricerca di un nuovo amministratore anzi se avete dei buoni consigli su come saper distinguere un buon amministratore da un fannullone fatemelo sapere grazieeeeee ♡
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Fra l'altro si pone un problema tecnico mai adeguatamente approfondito dai vari giuristi che si spercano sulle solite ritrite questioni ma mai su questo assai rilevante dilemma :
se l'amministratore non vi provvede, come abbiamo visto possono provvedervi i condomini.
Bello sulla carta ma per fare una convocazione non soggetta ad impugnazione bisogna avvisare tutti proprietari, usufruttuari , in alcuni casi gli inquilini, il rappresentante degli eredi .
Per una corretta convocazione pare evidente che serve collaborazione diligente e massima dell' AC, guarda caso proprio da colui che l'ha resa necessaria per negligenza . Insomma mi serve un AC diligente che collabori per convocare una assemblea dove si cercherà di farlo fuori . O è uno schizzofrenico e allora serve il 118 e non il giudice o sicuramente "remerà contro "
Faccio a Voi decidere se sia semplice farsi dare l 'elenco degli indirizzi come dettagliato dall' AC in questi casi ?

Ho letto anche gli interventi successivi e devo dire che sono interessanti; io però porrei la questione in maniera più semplice di quanto il dibattito abbia sviluppato.

Principio cardine, quando si vuole agire, è di preferire gli elementi giuridici più forti e sicuri tra quelli astrattamente possibili; per tale ragione non mi avventurerei direttamente in cause sulla revoca giudiziaria dell'Amministratore, dovendo spiegare poi il perchè e il per come; piuttosto, visto che per convocare l'assemblea è indispensabile avere l'elenco dei condomini, e visto che l'Amministratore è tenuto a darlo, mi limiterei a fargli una richiesta scritta in tal senso e se non adempie iniziare un procedimento cautelare per la consegna immediata di tale elenco. Stop.

Su una azione del genere l'Amministratore non avrebbe alcuna possibilità di contraddire nulla e non potrebbe sfuggire nemmeno alla condanna delle spese; inoltre non vi sarebbero problemi di notifica ad altri condomini (che in astratto sono sempre ipotizzabili con altre procedure, anche se la Giurisprudenza al momento sembrerebbe rassicurante da questo punto di vista; ma è sempre un terreno paludoso... )

Avv. Michele D'Auria - Studio legale a diffusione nazionale
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.. piuttosto, visto che per convocare l'assemblea è indispensabile avere l'elenco dei condomini, e visto che l'Amministratore è tenuto a darlo, mi limiterei a fargli una richiesta scritta in tal senso e se non adempie iniziare un procedimento cautelare per la consegna immediata di tale elenco. Stop.

Su una azione del genere l'Amministratore non avrebbe alcuna possibilità di contraddire nulla e non potrebbe sfuggire nemmeno alla condanna delle spese; ...
Perfetto nella soluzione L'avv. Dauria Michele, io mi ero forse avventurato nella richiesta della revoca, sempre possibile secondo me, ma è meglio la richiesta del procedimento cautelare. :ok:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
per discutere:
La richiesta è sempre possibile; il problema è stabilire se la procedura in fatto possa essere ostacolata da sottile ostruzionismo ( vanificando in fatto il buon diritto )

Basterebbe un modifica alla norma chiara ed esplicita : (piu' o meno)

"Su richiesta di almeno 2 condomini ( 1/6 val edificio ) L'AC deve produrre entro x gg dalla richiesta, la elencazione dei condomini e degli altri aventi diritto alla convocazione in modo tale di dare esecuzione al diritto ex primo comma art 66 D.... -Diversamente il condomino o avente diritto può ricorrere all' AG ex art. 700 CpC richiedendo la condanna alla refusione di ogni spesa di giudizio e quelle direttamente connesse la sua omissione "

Ed inoltre (variazioni proposte in rosso ) :

Art. 66.
1.L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
L'AC entro dieci giorni dalla richiesta fissa la data dell'assemblea che dovrà svolgersi entro 40gg dalla richiesta medesima.
Diversamente detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

che ne pensate ?


riporto per completezza (per i lettori )
Art. 700.- (Condizioni per la concessione)
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
 
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