happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Mio figlio ha ereditato dai nonni una vecchia casa con necessita' di ristrutturazione.
Mio figlio non possiede conto corrente bancario ne' carta di credito.
Per i pagamenti edilizi posso emettere il bonifico "parlante" dal mio conto corrente indicando che il beneficiario della detrazione e' mio figlio ? Una nota dell'agenzia delle entrate aveva accettato come valida tale possibilita'. E' ancora valida ?
Per i pagamenti dei mobili posso effettuarli con la mia carta di credito richiedendo che la fattura sia intestato a mio figlio ?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per i bonifici bancari ti risponderei "dipende": intanto dipende se fai il bonifico tramite servizi home-banking o allo sportello.
ad esempio non tutti gli istituti hanno una procedura che permetta di identificare il beneficiario distinto da uno dei titolari del conto.
Se non erro in questa situazione in passato c'era Unicredit
Possibile invece con Intesa.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Se ricordo bene. puoi pagare tu con bonifico eseguito da te e nalle causali devi indicare che è eseguito per tuo figlio. Credo che l'unica condizione e che debba essere convivente.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Anch'io vado a memoria con beneficio d'inventario: la convivenza è necessaria se l'immobile è intestato ad es. al padre.
Nel suo caso avrei capito che l'immobile è intestato direttamente al potenziale beneficiario. (il figluo che ha ereditato dal nonno)
Il problema è quindi soprattutto bancario e richiede una corretta identificazione dei beneficiari sul modulo del bonifico.

Al limite occorrerà aprire un conto cointestato col padre.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Nella circolare 17 e del 24.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate e' riportato :

3
.1
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
D.
Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra
l’altro, che il pagamento debba essere
effettuato con bonifico bancario o postale
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Si chiede di conoscere se, in
presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire
dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso
dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale d
i quest’ultimo risulti
correttamente indicato nella disposizione di pagamento
.
R.
L’art. 16
-
bis
, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono
effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma
9 prevede l’applicazione delle disposizion
i
di cui al decreto interministeriale n.
41 del 1998, con cui è stato ado
ttato il regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “
Il
pagamento delle spese
detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è
effettuato.

”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso
dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la
detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri
presupposti
previsti dalle disposizioni richiamate,
ritenendosi in tal modo soddisfatto il
requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa

sembrerebbe che l'ordinante del bonifico deve coincidere con il benificiario della detrazione.

In altra circolare l'Agenzia delle Entrate aveva detto che per favorire i contribuenti non titolari di conti bancari (anzuani, pensionati ...) l'ordinante poteva essere diverso dal beneficiario della detrazione che andava correttamente indicato con nome e cdf.

Sapete come siamo messi ora ?
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nella circolare 17 e del 24.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate e' riportato :

3
.1
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
D.
Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra
l’altro, che il pagamento debba essere
effettuato con bonifico bancario o postale
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Si chiede di conoscere se, in
presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire
dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso
dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale d
i quest’ultimo risulti
correttamente indicato nella disposizione di pagamento
.
R.
L’art. 16
-
bis
, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono
effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma
9 prevede l’applicazione delle disposizion
i
di cui al decreto interministeriale n.
41 del 1998, con cui è stato ado
ttato il regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “
Il
pagamento delle spese
detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è
effettuato.

”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso
dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la
detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri
presupposti
previsti dalle disposizioni richiamate,
ritenendosi in tal modo soddisfatto il
requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa

sembrerebbe che l'ordinante del bonifico deve coincidere con il benificiario della detrazione.

In altra circolare l'Agenzia delle Entrate aveva detto che per favorire i contribuenti non titolari di conti bancari (anzuani, pensionati ...) l'ordinante poteva essere diverso dal beneficiario della detrazione che andava correttamente indicato con nome e cdf.

Sapete come siamo messi ora ?
Fino ad oggi, sembra che alla belva non interessi molto se il beneficiario è
diverso dal "pagatore"...A lume di naso, pardon di anni, il pensionato ultraottantenne come sono io, potrebbe schiattare appena dopo la ristrutturazione
con l'inevitabile groviglio successorio che si determinerebbe...Con un risvolto
di controllo fiscale poco gradito alla stessa Belva...trattandosi di spiccioli...
E' accaduto a me in montagna, dove l'anno scorso abbiamo avuto fra tetto e
valvole circa 150.000 euro da suddividere per 24 alloggi+17 box...Ebbene
l'amministratore in quel di Bardonecchia ha intestato la pratica detrattiva
alla mia seconda figlia...pur inviando a me i MAV pagatori...La mia è solo una
fantasia ipotetica...qpq.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Mio caro, per te si tratta di una ristrutturazione condominiale mi sembra e pertanto ai fini della detrazione basta solo avere la dichiarazione dell'amministratore di condominio che le spese sono state pagate da qualcuno che puo' decidere lui, nessun controllo verra' fatto e se verra' fatto sara' l'amministratore a doverne rispondere.
Nel mio caso sono spese di ristrutturazione dell'appartamento di mio figlio e del fratello (ho controllato bene il certificato catastale i nonni lo hanno lasciato ad entrambi) e l'Agenzia delle Entrate per i controlli si rivolgera' ai miei figli e se non e' tutto in regola le multe verranno fatte a loro (e pagate dal solito padre visto che i soldi sempre da qui escono !).
Cio' detto sono indeciso se richiedere questa detrazione o chiedere alla ditta di fatturarmi il minimo indispensabile e questo non per evadere ma perche' non sono messo in condizione di fare tutto in regola ed evitare multe a causa di quel che tu chiami "belva".
Non mi va di aprire un conto corrente a mio figlio metterci i soldi miei per potergli permettere di effettuare il bonifico "parlante" come ordinante e beneficiario, pagare le tasse sul conto e poi chiuderlo una volta dopo aver fatto tutti i bonifici ..... mi sento da contribuente preso per i fondelli.
In realta' poi visto che la casa i nonni la hanno lasciata in parti uguali anche al fratello il conto corrente dovrebbe essere a loro cointestato.
Visto poi che la detrazione compete fino a capienza dovrei andare poi a dividere la detrazione tra lui e il fratello curando che la capienza ci sia ....... sono in pensione e vorrei godermi un po' la vita mandando tutto a ........
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se non sei titolare di un conto corrente non e' cosi' semplice pagare un bonifico in contanti allo sportello e visto l'importo da pagare alla ditta 13.000 € difficile reperire il contante.

Vedi qui :
http://www.migliorcontocorrente.org/bonifico-senza-conto-corrente.htm

una soluzione da valutare potrebbe essere quella della carta con IBAN che pero' ha dei limiti sugli importi dei bonifici (nel caso Che Banca 5000 giorno 50.000 mese) mio figlio dovrebbe quindi effettuare tre bonifici per il pagamento della fattura ed io ricaricare la sua carta con bonifico (nessun problema)
La scheda informativa del prodotto analogo Unicredit non e' disponibile in linea, c'e' solo una scheda prodotto e non si parla del costo per l'emissione di un bonifico ne dei limiti giornalieri e mensili e' pero' gratuita under 30 anni
 

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