Nella circolare 17 e del 24.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate e' riportato :
3
.1
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
D.
Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra
l’altro, che il pagamento debba essere
effettuato con bonifico bancario o postale
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Si chiede di conoscere se, in
presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire
dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso
dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale d
i quest’ultimo risulti
correttamente indicato nella disposizione di pagamento
.
R.
L’art. 16
-
bis
, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono
effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma
9 prevede l’applicazione delle disposizion
i
di cui al decreto interministeriale n.
41 del 1998, con cui è stato ado
ttato il regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “
Il
pagamento delle spese
detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è
effettuato.
”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso
dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la
detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri
presupposti
previsti dalle disposizioni richiamate,
ritenendosi in tal modo soddisfatto il
requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa
sembrerebbe che l'ordinante del bonifico deve coincidere con il benificiario della detrazione.
In altra circolare l'Agenzia delle Entrate aveva detto che per favorire i contribuenti non titolari di conti bancari (anzuani, pensionati ...) l'ordinante poteva essere diverso dal beneficiario della detrazione che andava correttamente indicato con nome e cdf.
Sapete come siamo messi ora ?