Giusto. Le precisazioni sono più utili delle polemiche.Contribuente e cittadino son cose diverse.
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Giusto. Le precisazioni sono più utili delle polemiche.Contribuente e cittadino son cose diverse.
Perchè corrispondere un onorario se ciò non sarà utile al conseguimento della detrazione fiscale che per legge le spetta?sa per caso a quanto ammonta la parcella del
tecnico per i lavori che deve fare? Dalla a alla z
Già perchè mai...ma perchè inventarsi l'iter
Che per l'appunto tal straordinarietà mai documenterà.sia per avere un documento di data certa di inizio lavori e che attesta la tipologia straordinaria
Pos che viene redatto dall'impresa esecutrice i lavori: non serve alcun professionista cui pagar ulteriore parcella.Poi col ponteggio presumo debba essere fatto redigere il piano di sicurezza ecc.
Cominciamo da qui: quanto afferma la dice lunga.... soprattutto sulla sua suscettibilità.Si rammenti infine che la dipintura mai sarà detraibile (e ciò la dice lunga sull'inefficacia della documentazione/iter da lei proposto)
Conosco tal inciso e proprio per la sua contraddittorietà rispetto al concetto di manutenzione ordinaria tipico di una semplice dipintura (ammessa invece in ambito condominiale), presentai Interpello: ritenersi ammissibile la detrazione IRPEF in presenza di mera tinteggiatura.>> Interventi ammessi alla detrazione sulle singole unità abitative
Tinteggiatura esterna: Rifacimento modificando materiali e/o colori
Qui effettivamente mi ostino: intanto di ostinati qui siamo sicuramente in due, ma è cosa del tutto ininfluente; quello che invece temo per la nostra @Principia è che possa trovare di ostinato soprattutto qualche solerte impiegato della Agenzia delle Entrate che si metta in mente di mettere in dubbio la straordinarietà della tecnica realizzativa dell'opera. Il che sarebbe abbastanza fastidioso.Lei si ostina a voler far rientrare nel concetto di manutenzione straordinaria, ai fini del titolo abilitativo locale, ciò che straordinario non è;
Per la precisione la scrivente ha chiesto come comportarsi per godere della detrazione, dovendo eseguire i lavori di cui lei riporta l'elenco. E' una di quelle piccole differenze, un dettaglio, sulle quali noi inesperti potremmo scivolare su una buccia di banana: per questo prosperano gli esperti, commercialisti geometri avvocati professionisti in genere ecc, che sanno inquadrare un quadro dentro un tondo, facendolo passare per la toppa della serratura.La scrivente non ha chiesto lumi su di una ristrutturazione dell'edificio, ma:
Impermeabilizzazione guaina.
Lievo coppi.
Tinteggiatura.
MANUTENZIONE ORDINARIA Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile .
Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Come conferma, parla di contradditorietà.Conosco tal inciso e proprio per la sua contraddittorietà rispetto al concetto di manutenzione ordinaria tipico di una semplice dipintura (ammessa invece in ambito condominiale), presentai Interpello: ritenersi ammissibile la detrazione IRPEF in presenza di mera tinteggiatura.
Esito: rifiuto della soluzione prospettata, giacchè la dipintura esterna non costituisce di per sè anche Rifacimento
Ecco spiegato il mio perentorio non quanto alla mera dipintura
Gratis per sempre!