Dalla guida dell'Agenzia delle Entrate:
1.4.5 Se cambia la proprietà o il possesso
VENDITA DELL’IMMOBILE
Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto
prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti,
all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il
venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non
ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio
viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre
individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento
del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero
immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa
proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente.
1.4.5 Se cambia la proprietà o il possesso
VENDITA DELL’IMMOBILE
Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto
prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti,
all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il
venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non
ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio
viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre
individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento
del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero
immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa
proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente.