wmar

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La risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ancorché non sia stata formulata espressamente dal locatore, è implicitamente contenuta e quindi tacitamente proposta con l’istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria susseguito alla trasformazione dell’originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione.
Il pagamento dei canoni arretrati, effettuato dopo l’intimazione dello sfratto per morosità e prima dell’udienza di comparizione per la convalida, non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto. Esso però fa venir meno la possibilità di pronunziare la convalida, subentrando, se il locatore insiste per il rilascio, l’esercizio dell’ordinaria azione cognitiva, diretta all’accertamento, mediante sentenza, dell’inadempimento e alla dichiarazione di risoluzione del contratto.

Premessa: non ho una competenza formalizzata in materia. I contenuti giurisprudenziali che hai citato si riferiscono (1) al fatto che nella istanza di convalida dello sfratto per morosità del conduttore è implicitamente contenuta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore; (2) agli effetti del pagamento dei canoni arretrati sulla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
Dunque, l'inadempimento di cui parlano i contenuti giurisprudenziali che hai citato, è quello del conduttore moroso, e non quello del conduttore che non rilascia l'immobile alla data di scadenza del contratto (per esempio in seguito al diniego di proroga da parte del locatore).
La mia domanda riguardava invece la situazione che si determina quando la domanda di convalida di sfratto per finita locazione sopravviene sul procedimento, già in atto, di convalida di sfratto per morosità - o, indipendentemente dall'ordine secondo cui si producono le due domande, quando, appunto, vengono avanzate entrambe le richieste da parte del locatore. Sicuramente tra le due richieste non vige un rapporto di esclusione reciproca assoluta, sebbene - leggendo qualche sentenza - le cose possano essere abbastanza complicate.
 

Dimaraz

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Direi che di fatto non cambia nulla.
Se già l' inquilino deve uscire per "giudicata" morosità con sfratto esecutivo...diventa ininfluente che vi sia estinzione del contratto per avvenuta scadenza (e viceversa).

Non è che uno lo butti fuori 2 volte.

Seguire entrambe le strade è per evitare che qualora il "moroso" saldi e ottenga il " non luogo a procedere" pre lo sfratto...vi sia comuqnue la possibilità di estrometterlo per la successiva causa.
 

wmar

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Direi che di fatto non cambia nulla.
Se già l' inquilino deve uscire per "giudicata" morosità con sfratto esecutivo...diventa ininfluente che vi sia estinzione del contratto per avvenuta scadenza (e viceversa).

Non è che uno lo butti fuori 2 volte.

Seguire entrambe le strade è per evitare che qualora il "moroso" saldi e ottenga il " non luogo a procedere" pre lo sfratto...vi sia comuqnue la possibilità di estrometterlo per la successiva causa.

Fermo rimanendo, però, che - come ricordava Nemesis - il pagamento dei canoni arretrati da parte del conduttore non estingue la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi), ma fa solamente decadere la possibilità della convalida dello sfratto per morosità.
A parte questo. Dunque, quel che stai dicendo è che se, per esempio a distanza di 18 mesi dalla "prima" scadenza contrattuale, il locatore comincia un'azione di sfratto per morosità, ciò non può influenzare in alcun modo l'esercizio del diritto al riottenimento dell'immobile in seguito al diniego della proroga del contratto (e all'eventuale inottemperanza del conduttore)?
 

Dimaraz

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Esiste la "azione di licenza per finita locazione"...ma mi pare che ormai stiamo facendo accademia senza "spnti" in tal senso da parte di Ombrettina
 

wmar

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Esiste la "azione di licenza per finita locazione"...ma mi pare che ormai stiamo facendo accademia senza "spnti" in tal senso da parte di Ombrettina

Sì, certo, l'intimazione di licenza per finita locazione ex art. 657 c.p.c. (considerato che la convalida della medesima da parte del giudice è una "condanna in futuro", l'intimante non potrà rivalersi nei confronti dell'intimato per quanto riguarda le spese legali).
Chiedevo uno "spunto" anch'io, e spero che Ombrettina ne abbia in qualche modo tratto vantaggio.
 

ombrettina

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Scusate il ritardo ma non ho avuto possibilita' di accedere alla posta.Grazie a tuutti,piu' che esaurienti.Mi sono accordata per poterli mandare via in tre mesi pagandole le 2 mensilita'che richiedono nell'appartamento che avrebbero trovato.Speriamo tutto proceda
 

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