D.P.R. n. 74/2013
Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli
ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura
indicati all'articolo 3 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo
annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in
due o piu' sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere
attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non
superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati
nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonche' alle strutture protette per l'assistenza ed il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e
assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti
casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonche' edifici
adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attivita';
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali
di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di
tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici dotati di
circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di
cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la
temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari
residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato
da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono
essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore
giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore
al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2
del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari
residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente
dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura
nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e
assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di
detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore
nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle
necessita' dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio
energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento,
purche' si provveda, durante le ore al di fuori della durata di
attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare
la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di piu' unita'
immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o
l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalita' e il recapito del responsabile dell'impianto
termico;
c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale
degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).