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FRANCOPAU66

Ospite
Buon giorno
Nel mio condominio una parte di "furboni", che purtroppo hanno la maggioranza, hanno approvato un riparto delle spese molto particolare per lavori di ristrutturazione di facciata. L'amministratore (logicamente d'accordo con loro) ha unito in un solo conto le spese per le facciate e le spese per i balconi aggettanti. Puntualizzo che i lavori per i balconi non sono mai stati deliberati! L'amministratore si è giustificato dicendo che per fare un buon lavoro sui frontalini, andavano rifatti i sottobalconi e i marmi bianchi che fanno da cornice ai pavimenti dei balconi. E non ha ritenuto importante fare un'assemblea in merito, nonostante alcune richieste scritte di non intervenire sui propri balconi. Lo so che la cosa sembra paradossale, ma nel mio condominio è realmente avvenuta. Condominio di 10 piani e almeno 50 balconi di varia grandezza. Ho protestato con altri pochissimi condomini e fatto mettere a verbale che la suddivisione delle spese è contraria alle norme del c.c.. Non solo i lavori ai balconi non sono stati deliberati ma le spese sono state inserite nell'unico calderone condominiale. A questo punto insieme ai pochi condomini dissenzienti abbiamo deciso di non pagare e aspettare un eventuale ingiunzione di pagamento per poi andare in causa. Sbagliamo?
Grazie
Francopau66
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A mio parere quella preferita non è la procedura piu' corretta e conveniente . La piu' conveniene è prendere l'iniziativa ed impugnare la delibera nei 30 giorni.
 
F

FRANCOPAU66

Ospite
Ciao Guru
hai ragione, ma allo stesso tempo abbiamo anche pensato di inviare una lettera cautelativa (di un avvocato), con la quale si dichiara di essere pronti a pagare il dovuto una volta che i conti vengono fatti rispettando quanto enunciato dal codice civile.
Cosa ne pensi?
Grazie per la risposta
Francopau66
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Dovrei approfondire ma vado a braccio. In linea generale il condomino non puo' decidere cosa pagare e cosa no ( diversamente si creerebbero dei precedenti per cui chi non vuole pagare ne troverebbe la ragione all'interno della variegata casistica giurisprudenziale ed in fatto si paralizzerebbe il funzionamento del condominio ) ma paga e poi reclama , opponendosi secondo le forme stabilite dala legge ( opposizione entro 30 gg tramite legale). Per cui non è una questione di merito ma di forma .

La via da percorrere in primis è tuttavia, a mio avvsio quella dettata dal D.lgs. 28/2010; è in pratica un nuovo istituto giuridico finalizzato all deflazione del sistema giudiziario italiano relativamente al carico di arretrati, e soprattutto relativamente al rischio di una nuova sopravvenienza e cioè del fatto che si possa accumulare ulteriore ritardo" (Dichiarazione del Ministro Angelino Alfano durante la conferenza stampa avvenuta il 28 ottobre 2009).
Si tratta, di fatto, dell' introduzione di una forma di mediazione obbligatoria dal 20 marzo 2012, ama per ora percorribile facoltativamente.
Dopo il 20 marzo 2012 per rifiutare di partecipare al tentativo di conciliazione occorrerà un "giustificato motivo" (art. 8, comma 5).
Dal 20 marzo 2010, la norma prescrive l' obbligo da parte degli avvocati di informare i propri clienti (tanto attori, quanto convenuti), della possibilità/obbligo di utilizzare la mediazione per la risoluzione delle controversie, nonchè dei benefici fiscali previsti dalla legge.
L' avvocato deve dare le informazioni suddette per iscritto al momento del conferimento dell' incarico da parte del Cliente, e tale documento, sottoscritto dall' assistito, deve essere allegato all' atto introduttivo dell' eventuale giudizio.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Concordo con Rossi. Occorre impugnare immediatamente la delibera mediante lettera del legale che intimi l'esecuzione dei lavori effettivamente deliberati dall'assemblea e con la distinzione degli importi fra facciate e balconi aggettanti in modo da evitare confusione di contribuzione alle spese. La qual cosa accadrebbe se, come tu dici, i balconi stessi non hanno la medesima grandezza.
 

nuba

Nuovo Iscritto
mi intrometto alla discussione per porvi una domanda che un po' si rifà a quanto scritto finora:
nel caso in cui l'amministratore prima fa eseguire i lavori e poi invia per raccomandata la ripartizione della spesa, che però non è mai stata approvata in sede di assemblea, è consigliabile non pagare in attesa di decreto ingiuntivo a cui fare opposizione?

grazie
nuba
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
I avori che l'amministratore può fare prima di convocare l'assemblea sono solo quelli che presentano situazione di pericolo o di aggravamento dei danni. Ad esempio, se un cornicione minaccia di staccarsi e cadere provvederà a mettere in sicurezza la parte spendendo dei soldi. Se una tubatura si rompe provvederà a ripararla. Di tali spese renderà edotta l'assemblea alla prima occasione utile, o se lo ritiene necessario, indicendone una straordinaria. Non può eseguire il rifacimento delle facciate "sua sponte" senza avere l'avallo dell'assemblea. Potrebbe anche essere costretto a pagare di tasca sua per lavori non necessari ed arbitrari....
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Premo da tempo in casi del genere perinvitare le parti alla conciliazione (pratica economica attivabile con semplice procedura che viene attivata dalla segretaria della camera di commercio)
E' procedura economica e veloce; davanti al mediatore-conciliatore si possono fare valere con calma le proprie ragioni motovate e sentire quelle della altra parte; in sostanza si discute e in genere si trova una convergenza.
Cio' non vuol dire che chi volesse non potrebbe far partecipare il legale al suo posto in sede conciliativa , il tutto in ogni caso con tempi e costi ridotti.
Rinunciare alla conciliazione e adire il giudice puo' comportare incertezza di tempo ed il rischio di non ottenere giustizia ( ottenere ragione dopo anni è parimente frustrante quanto non ottenere giustizia)

Visto che i tempi della tempestiva invocata conciliazione sono alquanto brevi spesso le conciliazione si ottine prima della scadenza delle ultime rate che pertanto potrebbero essere rettificate
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
E comunque anche se le ultime rate sono state pagate, la conciliazione può anche prevedere un nuovo piano di riparto con i diversi conguagli....
 

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