Anche secondo me non è corretto il criterio 50% a carico del locatore e 50% a carico del conduttore, se non è espressamente specificato nel contratto di locazione.non era tutto corretto
Io concordo con i seguenti articoli:
L'art. 9 L. 392/1978 (Legge intitolata "Disciplina delle locazioni di immobili urbani") non include il compenso dell'amministratore tra gli oneri che spetta al conduttore pagare.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia locata, dunque, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza il pagamento spetta al locatore.
Come ripartire il compenso dell'amministratore condominiale
Le spese relative al compenso dell'amministratore si suddividono in base al valore di ciascuna proprietà
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In linea teorica, il pagamento spetta al proprietario dell’immobile, infatti, il corrispettivo dell’amministratore non è menzionato tra gli oneri accessori a carico dell’inquilino espressamente indicati dalla legge (art. 9 legge 392/1978). Con tale espressione, si fa riferimento alle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.