uva

Membro Storico
Proprietario Casa
non era tutto corretto
Anche secondo me non è corretto il criterio 50% a carico del locatore e 50% a carico del conduttore, se non è espressamente specificato nel contratto di locazione.

Io concordo con i seguenti articoli:

L'art. 9 L. 392/1978 (Legge intitolata "Disciplina delle locazioni di immobili urbani") non include il compenso dell'amministratore tra gli oneri che spetta al conduttore pagare.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia locata, dunque, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza il pagamento spetta al locatore.


In linea teorica, il pagamento spetta al proprietario dell’immobile, infatti, il corrispettivo dell’amministratore non è menzionato tra gli oneri accessori a carico dell’inquilino espressamente indicati dalla legge (art. 9 legge 392/1978). Con tale espressione, si fa riferimento alle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Con tale espressione, si fa riferimento alle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Direi che citati per citati, avrebbe dovuto aggiungere anche il comma successivo:

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Per un certo tempo, tale comma è stato interpretato (direi arbitrariamente) anche estendendone il significato al servizio di amministrazione dello stabile.
E non trascurerei anche la chiusa del comma 1 citato:
nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

E non bisogna dimenticare che tale legge è del '78 e molta acqua è passata sotto i ponti: tanto per citarne alcune, la L 431 del '98 e la modifica del c.c. riguardo al condominio (2012-13)
 
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