Angioletto78

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Buonpomeriggio a tutti, un saluto a tutti i membri del forum da un nuovo utente. Ho subito un quesito per voi.
Sono nudo proprietario di un appartamento nel cui stabile sono stati deliberati dei lavori di "manutenzione straordinaria" relativi al rifacimento delle facciate (sistemazione e sopratutto intonacatura ecc.).
Nel computo metrico estimativo redatto da un ingegnere sono elencate le opere da effettuare (impalcatura, impianti per la sicurezza del cantiere, ripristini di parti in calcestruzzo ammalorato, rimozione rivestimenti e stipiti, ripristino dell'intonaco e tinteggiatura della facciata, trattamento impermeabilizzante dei balconi).
Nella richiesta di pagamento l'amministratore di condominio non ha effettuato alcuna ripartizione addebitando per intero la spesa a mio carino (è l'unico caso di nuda proprietà dello stabile). A mio avviso ciò non è corretto.
Volevo quindi capire in base agli art. 1004 e 1005 del codice civile e alla giurisprudenza o gli usi, come devono essere ripartite le spese tra me, nudo proprietario e l'usufruttuario ?

Grazie mille in anticipo per ogni suggerimento!
 

Angioletto78

Nuovo Iscritto
Però citando l'art.1005 del codice civile si legge: "Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta."
Rifare l'intonaco di una facciata, oppure le spese del computo metrico riguardanti l'impalcatura, il compenso dei tecnici ecc. non sembra rientrino in questo genere di spese "straordinarie"...
 

Antonio Angellotti

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Osservazione corretta. Ora anch'io ho qualche perplessità. RImane però il dubbio: non rifacendo l'intonaco non si deteriorano a lungo andare anche i muri maestri? Mi perdonerete l'incertezza ma parlo solo da "appassionato" e non da competente...
 

Cicciogol

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La questione, in effetti, sembra molto annosa!
Ho trovato qua e là questi "aiuti":
Tribunale civile di Cassino ord. 8 ottobre 2002
Le spese sostenute per l’impermeabilizzazione di un lastrico solare, posto alla sommità di un edificio in condominio, gravano sull’usufruttuario anziché sul nudo proprietario, trattandosi di spese relative alla manutenzione ordinaria della cosa.

Inoltre, non penso conti come l'amministratore definisca le opere...se straordinarie o meno, ma quello che dice il codice civile. Ho trovato questa definizione su internet:
Art. 3 del DPR 380/2001 -"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Forse hai bisogno di risposte di qualcuno che già ci è passato, molto più esperto in materia!
 

massone

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Anche io mi sono trovata nella stessa condizione di Angioletto78!
L'usufruttuaria mi ha fatto scrivere da un avvocato minacciando una causa legale.
L'Associazione Piccoli Proprietari, alla quale avevo chiesto informazioni, mi ha detto che anche se in base all'art. 1005 del C.C. gli interventi da te citati non dovrebbero essere a carico del nudo proprietario, in caso di vertenza, la giurisprudenza da sempre ragione all'usufruttuario. Anche se non convinta, per evitare inutili spese legali, io ho preferito pagare!
 

Angioletto78

Nuovo Iscritto
Fin'ora ho letto solo la sentenza della cassazione che attribuisce l'impermeabilizzazione dei terrazzi all'usufruttuario. Altre sentenze non ne ho trovate sinceramente! Visto che "raramente" il codice è così preciso come nell'art. 1005 mi sembra strano che possano rientrare dei lavori "incondizionatamente" nella categoria "manutenzione straordinaria"!
Esempio pratico: Nel computo metrico si parla di "Tinteggiatura", solitamente mi risulta che le questa categoria di lavori fanno parte di lavori di "ordinaria manutenzione"!
 

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