Vorrei ripartire da qui
Nel 2007 i propr. delle tre case e relativo tratto di strada si accorgono di una crepa apparentemente innoqua nel loro tratto di strada, anzi si originava nella loro propr. Scrivono al costruttore il quale non li considera, allora chiedono una perizia ad un loro geologo di fiducia il quale preannuncia loro il probobabile crollo. Cosa fanno ??????? Niente !
2010 la loro strada crolla e porta via lo un angolo della nostra.
Il Comune ha emesso delle ordinanze che anziché farle ai proprietari del terreno che è franato (sottostante la strada) e a noi come proprietari dei fondi, le ha fatte all'amministratore del supercondominio che anziché impugnarle ha presentato istanza al giudice per nomina amministratore della strada .......è stata accolta e quindi nominato Amm.re Giudiziario.
da quello che hai scritto sembra che i soggetti coinvolti siano 3: il proprietario del terreno nel quale si è verificato l'evento franoso; i 3 proprietari della Lottizzazione B) che hanno avuto tutta la strada di loro proprietà sinistrata al punto tale da essere impraticabile; i 5 proprietari della lottizzazione A) che hanno avuto una porzione modesta di strada di loro proprietà coinvolta dall'evento franoso e che possono raggiungere in sicurezza le proprie abitazioni.
Emerge, dal tuo scritto, che, all'epoca del franamento, la lottizzazone A) e la lottizzazione B) avevano già stabilito di creare un supercondominio con un suo amministratore.
A questo proposito volevo evidenziare quali sono le caratteristiche per la creazione "ipso juere et facto" non di un condominio ma di un supercondominio.
Con il termine “supercondominio” s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni - il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc. - in rapporto di accessorietà con fabbricati.
Questa è la definizione individuata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14 novembre 2012 n. 19939 che ha affrontato un’interessante questione in materia condominiale. In particolare, secondo gli
Ermellini, ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'
art. 1117 cod. civ.
Cosa recita l'art. 1117 del c.c. :
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario da titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri (5), i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari , le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Al supercondominio, pertanto, si applicano in toto le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione, come, ad esempio, l’art. 1136 cod. civ. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze, fermo restando che all’assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare tutti i singoli condomini, salvo che l’eventuale regolamento non disponga diversamente.
Nel caso concreto, due coniugi avevano citato in giudizio il condominio per l’annullamento di due delibere condominiali, in quanto ritenevano illegittima la ripartizione delle spese, relative ad alcuni interventi su di un unico stabile, tra tutti i condomini delle unità immobiliari ubicate in tre distinti edifici.
Infatti, trattandosi di supercondominio, secondo gli attori, nelle delibere assembleari ai fini della partecipazione del voto, della formazione delle maggioranze e della ripartizione delle spese comuni è necessario considerare separatamente le tabelle millesimali di ogni singolo fabbricato, contrariamente a quanto fatto dall’amministratore che pur consapevole dell'esistenza di un supercondominio, avrebbe convocato un'unica assemblea condominiale ponendo all'esame materie attinenti ai singoli fabbricati.
La questione viene decisa in senso sfavorevole per gli attori sia in primo grado che in appello, mentre in Cassazione – come già detto – la Corte accoglie la loro tesi. Infatti, secondo Piazza Cavour, la Corte territoriale non ha tenuto conto della situazione di fatto, così come rappresentata, cioè quella di tra fabbricati autonomi, aventi in comune alcuni beni e servizi, e, di trarre le dovute conseguenze, anche sul piano del diritto da applicare, tenendo presente che le materie relative ai singoli fabbricati non avrebbero potuto e dovuto essere trattati dall'assemblea del supercondominio ove si registra la partecipazione anche dei proprietari degli altri edifici. Da qui la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello territoriale.
(Altalex, 6 dicembre 2012. Nota di
Alessandro Ferretti)
quindi o voi tutti della Lottizzazione A) e B), dopo aver fatto delle singole assemblee, avete fatto una riunione con la quale avete voluto istituire un supercondominio, oppure, dalle notizie che hai dato, a mio avviso, non ci sono le condizioni richieste dalla legge per la creazione di un supercondominio: o avete almeno una fognatura in comune, ma se fosse per la sola strada, stando al dichiarato, non sussiste una comunione (cioé una proprietà comune) sul tratto di strada costruito nella Lottizzazione A) in fatti c'é solo una servitù della lottizzazione B) sul tratto di strada costruito nella lottizzazione A): e la servitù non è un titolo di proprietà. Poi c'é anche da considerare che non c'é parimente una servitù della lottizzazione a) sulla strada costruita nella Lottizzazione B).
Quindi, a mio avviso, non si tratta di una strada in comproprietà tra le due lottizzazioni e che quindi possa essere presa come motivo necessario e sufficiente per far nascere un supercondominio.
Sarebbe interessante che
@Nemesis e
@Ollj che sono persone che hanno un retroterra scolastico e culturale di tipo legale esprimessero la loro opinione su di ciò.
Concludo: ma se il supercondominio è stato creato per volontà di tutti i proprietari della Lottizzazione A) e della lottizzazione B) e che, anche se non c'era l'obbligo, è stato nominato un amministratore che ragione aveva quest' ultimo di richiedere la nomina di un amministratore della strada, era lui.
Visto che tra le proprietà non vi era accordo e il Comune aveva emesso ordinanza di ricostruzione, viene nominato un amministratore giudiziario che senza tener conto delle diverse titolarità della strada e dell'incidenza dei lavori sui due fondi, decide di dividere la spesa da lui stabilita neccesaria alla ricostruzione in 8 parti uguali ( tante sono le case che insistono sulla stessa).
questo poi non si capisce: avete chiesto un amministratore della strada e vi viene imposto un amministratore Giudiziale di tutto il supercondominio.