DISTACCO IRREGOLARE SQUILIBRIO TERMICO 9 GIU 2014 Il Sole 24 Ore Distacco irregolare dal centralizzato: i danni si pagano di Luana Tagliolini
Squilibri funzionali e aggravio di spesa per gli altri condomini impediscono di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento. Questi vincoli, già sottolineati dalla giurisprudenza, sono stati codificati dalla riforma del
condominio (legge 220/2012) nell'articolo
1118, ultimo comma, del Codice civile. Il tribunale di Milano li ha applicati nella sentenza 2364/2014.
Nel caso esaminato, un
condominio ha citato in giudizio un altro
condominio, con cui aveva in comunione l'impianto di riscaldamento per chiedere il rimborso dei maggiori costi sopportati per il
distacco unilaterale dall'impianto comune di riscaldamento da parte del condominio convenuto. Dimostrato, con la perizia del Ctu, l'aggravio di spese e lo squilibrio termico per chi continuava a usufruire dell'impianto, il tribunale ha condannato il
condominio distaccato a rimborsare all'attore i maggiori costi sopportati durante gli anni intercorsi dalla domanda all'esito del giudizio, a seguito del distacco, oltre alla condanna alle spese di giudizio.
Lo «squilibrio termico» non deve essere inteso come la possibile differente temperatura nell'appartamento distaccato in quanto «se così non fosse – ha osservato la Cassazione nella sentenza 11857/2011 –
quel distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato ammesso in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in
quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico che, invece, deve essere considerato irrilevante».
Il termine «notevole» sta a indicare il limite entro cui è consentita l'operazione di separazione dall'impianto centralizzato la cui prova deve essere fornita dal condomino interessato tramite perizia (
come ha affermato la Cassazione nella sentenza 5974/2004), che deve attestare lo stato dei consumi
della caldaia e la proiezione del consumo in caso di distacco e deve dimostrare l'assenza di futuri squilibri termici per il fabbricato.
Dimostrata la presenza delle due condizioni richieste, il condomino può procedere al distacco senza autorizzazione dell'assemblea, anche se dovrà continuare a concorrere al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, nonché «alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, (...) se il costo di esercizio dell'impianto (...) dopo il distacco non è diminuito»
(sentenza 9526/2014 della Cassazione).