jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Se uno dei due chiamati all'eredità con testamento rinuncia (la rinuncia deve essere fatta con particolari formalità), ai sensi dell'art. 523 cc la parte del rinunziante si accresce a quella del coerede, a meno che:
1) nel testamento non fosse disposto diversamente (ma mi sembra che non sia il tuo caso);
2) il rinunciante non abbia figli (ma non è il tuo caso perché hai detto che la fidanzata non aveva figli).
Quindi a seguito della rinuncia tu diventi unica erede e per l'intero.
Vero è che la fidanzata potrebbe revocare la rinuncia, ma l'art. 525 cc prescrive che la revoca possa intervenire soltanto sino a che uno degli altri chiamati (cioè tu) non abbia a sua volta accettato l'eredità.
Adesso, bisognerebbe capire se tu hai effettivamente accettato con beneficio di inventario (cioè se hai reso espressa dichiarazione ed adesso stai curando la formazione dell'inventario), oppure se stai redigendo l'inventario in quanto chiamata che si trova nel possesso dei beni ereditari (la tua qualità di figlia minore ed il termine di 3 mesi da te richiamato, mi fa pensare che questa sia la tua situazione).
La differenza è importante, perché soltanto nel primo caso tu hai già accettato l'eredità e la fidanzata non può più revocare la propria rinuncia.
Nel secondo caso, invece, al termine dell'inventario dovrai decidere se accettare oppure no (art. 485 ultimo comma cc) rendendo la relativa dichiarazione e quindi la fidanzata può ancora revocare la propria rinuncia.

Scusi, avvocato, ma se uno rinuncia all'eredità e tuttavia ha tempo 'x' (max 10) anni per 'ripensarci', durante questo tempo 'x' che ne è dei beni a lui teoricamente spettanti? Grazie.
 

MARIELLA4935

Membro Attivo
Conduttore
Se uno dei due chiamati all'eredità con testamento rinuncia (la rinuncia deve essere fatta con particolari formalità), ai sensi dell'art. 523 cc la parte del rinunziante si accresce a quella del coerede, a meno che:
1) nel testamento non fosse disposto diversamente (ma mi sembra che non sia il tuo caso);
2) il rinunciante non abbia figli (ma non è il tuo caso perché hai detto che la fidanzata non aveva figli).
Quindi a seguito della rinuncia tu diventi unica erede e per l'intero.
Vero è che la fidanzata potrebbe revocare la rinuncia, ma l'art. 525 cc prescrive che la revoca possa intervenire soltanto sino a che uno degli altri chiamati (cioè tu) non abbia a sua volta accettato l'eredità.
Adesso, bisognerebbe capire se tu hai effettivamente accettato con beneficio di inventario (cioè se hai reso espressa dichiarazione ed adesso stai curando la formazione dell'inventario), oppure se stai redigendo l'inventario in quanto chiamata che si trova nel possesso dei beni ereditari (la tua qualità di figlia minore ed il termine di 3 mesi da te richiamato, mi fa pensare che questa sia la tua situazione).
La differenza è importante, perché soltanto nel primo caso tu hai già accettato l'eredità e la fidanzata non può più revocare la propria rinuncia.
Nel secondo caso, invece, al termine dell'inventario dovrai decidere se accettare oppure no (art. 485 ultimo comma cc) rendendo la relativa dichiarazione e quindi la fidanzata può ancora revocare la propria rinuncia.

avvocato la ringrazio infinitamente è stato molto chiaro. comunque si io come madre della minore ho fatto tutte le prassi dall autorizzazione del giudice tutelare , accettazione con beneficio di inventario , redatto verbale di inventario e ora sto procedendo con successione . la ringrazio ancora
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Rispondendo a jac0, i beni a lui spettanti confluiscono nella quota di chi concorreva con lui (qualora la successione fosse legittima, art. 522 cc) oppure in quella dei coeredi (in caso di testamento, art. 523 cc). se questi soggetti, in favore dei quali si verifica l'accrescimento, non hanno ancora accettato, essi sono semplicemente "chiamati" e, in quanto tali, possono esercitare tutte le azioni conservative previste dall'art. 460 cc. Le azioni conservative potranno esercitarle su tutti i beni, quindi anche sulla quota astrattamente spettante all'erede che ha ormai rinunciato.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Rispondendo a jac0, i beni a lui spettanti confluiscono nella quota di chi concorreva con lui (qualora la successione fosse legittima, art. 522 cc) oppure in quella dei coeredi (in caso di testamento, art. 523 cc). se questi soggetti, in favore dei quali si verifica l'accrescimento, non hanno ancora accettato, essi sono semplicemente "chiamati" e, in quanto tali, possono esercitare tutte le azioni conservative previste dall'art. 460 cc. Le azioni conservative potranno esercitarle su tutti i beni, quindi anche sulla quota astrattamente spettante all'erede che ha ormai rinunciato.

Mi pare di capire che se come erede rinuncio ad una casa questa non si vende finché non ho deciso di accettarla o non sono trascorsi 10 anni.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
chi nel frattempo gestisce la casa con le manutenzioni, le tasse, etc.?
Ex art. 528 c.c. per aversi eredità giacente occorrono tre condizioni:
- mancata accettazione dell'eredità;
- il chiamato non deve essere in possesso dei beni ereditari;
- è stato nominato un curatore dell'eredità.
In presenza delle prime due, il tribunale della circoscrizione dove si è aperta la successione nomina, anche d'ufficio, un curatore dell'eredità che procederà ex artt. 529 e segg. c.c.
Il curatore non è un rappresentante dell'eredità, ma ha il compito di amministrare la stessa.
La curatela cesserà con l'accettazione della eredità.
Anche l'esaurimento dei beni ereditari, utilizzati per il pagamento dei debiti e dei legati, determina la fine dello stato di giacenza.
 

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