Se uno dei due chiamati all'eredità con testamento rinuncia (la rinuncia deve essere fatta con particolari formalità), ai sensi dell'art. 523 cc la parte del rinunziante si accresce a quella del coerede, a meno che:
1) nel testamento non fosse disposto diversamente (ma mi sembra che non sia il tuo caso);
2) il rinunciante non abbia figli (ma non è il tuo caso perché hai detto che la fidanzata non aveva figli).
Quindi a seguito della rinuncia tu diventi unica erede e per l'intero.
Vero è che la fidanzata potrebbe revocare la rinuncia, ma l'art. 525 cc prescrive che la revoca possa intervenire soltanto sino a che uno degli altri chiamati (cioè tu) non abbia a sua volta accettato l'eredità.
Adesso, bisognerebbe capire se tu hai effettivamente accettato con beneficio di inventario (cioè se hai reso espressa dichiarazione ed adesso stai curando la formazione dell'inventario), oppure se stai redigendo l'inventario in quanto chiamata che si trova nel possesso dei beni ereditari (la tua qualità di figlia minore ed il termine di 3 mesi da te richiamato, mi fa pensare che questa sia la tua situazione).
La differenza è importante, perché soltanto nel primo caso tu hai già accettato l'eredità e la fidanzata non può più revocare la propria rinuncia.
Nel secondo caso, invece, al termine dell'inventario dovrai decidere se accettare oppure no (art. 485 ultimo comma cc) rendendo la relativa dichiarazione e quindi la fidanzata può ancora revocare la propria rinuncia.
Scusi, avvocato, ma se uno rinuncia all'eredità e tuttavia ha tempo 'x' (max 10) anni per 'ripensarci', durante questo tempo 'x' che ne è dei beni a lui teoricamente spettanti? Grazie.