POTREBBERO ANCHE SCONTARE QUELLO CHE HAI PAGATO IN PIù, SOTTRAENDOLO DAI PROSSIMI PAGAMENTI...PARLEREI DI DECADENZA PIù CHE DI PRESCRIZIONE:
Ai fini fiscali, la normativa prevede tassativamente i termini di decadenza per il rimborso; per esempio:
- di ritenute dirette (art. 37 D.P.R. n. 602/1973, come modificato, con effetto 1° gennaio 2001, dall'art. 34, comma 5, della Legge n. 388 del 23/12/2000), entro 48 mesi per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria;
- di versamenti diretti (art. 38 DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 133 del 13/05/1999), entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento; in tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, il termine decadenziale di cui al citato art. 38 DPR n. 602/73 si applica ad ogni tipologia di indebito tributario, anche ai versamenti diretti mediante delega agli istituti di credito, fin dall'origine non dovuti, senza distinzione tra versamenti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria; inoltre, in mancanza di disposizioni specifiche, il termine decadenziale di due anni è disposizione di carattere residuale e concerne le diverse ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell'imposta (in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 1040 del 22/01/2004);
- dell'IVA (artt. 30 e 38-bis DPR n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni); nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'eccedenza IVA a credito non può essere recuperata dal contribuente attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, ma solamente con la richiesta di rimborso la quale va, peraltro, presentata entro il termine di decadenza di cui all'art. 16 del DPR n. 636 del 26/10/1972 (ed ora di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992), rispettato il quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione dalla formazione del silenzio-rifiuto (così la Corte di Cassazione - Sez. Tributaria -, con la sentenza n. 16477 del 20/08/2004);
- dell'imposta di registro (art. 77, comma 1, DPR n. 131 del 26/04/1986), entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alle restituzioni;
- in caso di riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 03/01/2005, ha chiarito che per il rimborso delle maggiori imposte pagate il contribuente deve presentare l'istanza all'ufficio tributario competente entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione, cioè al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto all'agevolazione fiscale (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992); in sostanza, con la suddetta circolare, l'Agenzia delle Entrate si è adeguata a quanto aveva già statuito, correttamente, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 11053 del 04/11/1998 e n. 1004 del 24/01/2001;
- in tema di ICI, è applicabile il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13, comma primo, D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992); nell'ipotesi di attribuzione ad un fabbricato, da parte dell'ex UTE, di rendita catastale di entità inferiore a quella provvisoriamente dichiarata dal contribuente, quest'ultimo ha diritto al rimborso dell'ICI in eccedenza versata o direttamente d'ufficio, senza bisogno di apposita istanza, ovvero entro il termine triennale di cui sopra, decorrente non già dalla data degli effettuati versamenti bensì da quella in cui la rendita catastale attribuita è divenuta definitiva, con la sua comunicazione al contribuente e l'acquisizione, da parte di questi, della certezza del credito verso l'ente impositore (in tal senso, correttamente, Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. L, sentenza n. 106 del 29/05/2002).
Inoltre, per il rimborso delle imposte, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza all'Amministrazione finanziaria decorre non dalla data di versamento dell'acconto ma dalla data di versamento del saldo, come correttamente stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 198 del 10/01/2004.
A tal proposito, occorre precisare che la Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 17/10/2004 (causa C-300/02), ha statuito che il principio di effettività del diritto comunitario non osta a che, per un'azione di ripetizione di un tributo riscosso in violazione delle sue disposizioni, sia fissato un termine di decadenza a decorrere dalla scadenza per il pagamento volontario di detto tributo, poiché il problema della restituzione di importo è risolto in modi distinti nei diversi Stati membri, e persino all'interno di uno stesso Stato, a seconda dei variegati tipi di imposte e di tasse in questione, essendo assoggettate, in determinati casi, contestazioni o richieste del genere a precise condizioni di forma e di termine per quanto riguarda sia i reclami rivolti all'Amministrazione fiscale sia i ricorsi giurisdizionali, potendo essere esercitato tale diritto d'agire entro termini più o meno lunghi.
Inoltre, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 19216 del 24/09/2004, ha precisato che il contribuente può sempre rettificare la propria denunzia dei redditi per errore, sia di fatto che di diritto, commesso in sede di sua redazione e chiedere, entro i limiti dei termini fissati dalle norme generali in materia di prescrizione e di decadenza, la restituzione di eventuali differenze corrisposte indebitamente.