Perchè hano tenuto fuori le fondazioni bancarie dal pagamento dell'IMU
Perché sono "Fondazioni" con le finalità previste per le esenzioni, come i partiti, i sindacati e le Onlus :
L'esenzione IMU è disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 nell'articolo 9 che recita nel seguente modo "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montante, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) h) ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992". Essendo il campo delle esenzioni soggetto a continui interventi del legislatore, questa pagina tiene conto soltanto delle esenzioni previste nel testo originario di fine 2011 che reintroduce l'IMU, rimandando ai CAF o al Comune di riferimento per ogni ulteriore verifica ed aggiornamento della stessa. Sono quindi esenti dall'IMU gli immobili dello Stato e degli enti locali. La norma richiama anche alcuni punti del D.Lgs. 504/1992 che vediamo qui di seguito nel dettaglio.
o Art.7 - comma 1 - Lettera b). Esenzione dei fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
o Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
o Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
o Art.7 - comma 1 - Lettera e). Esenzione dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
o Art.7 - comma 1 - Lettera f). Esenzione dei fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
o Art.7 - comma 1 - Lettera h). Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
o Art.7 - comma 1 - Lettera i). Esenzione degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Le esenzioni IMU spettano al soggetto passivo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni stesse di esenzione. Per l'introduzione dell'imposta IMU il legislatore ha così ripreso in parte alcune esenzioni ICI ma non tutte. Ad esempio non viene applicato il punto g) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992 sull'esenzione dei fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette. Essendo una normativa soggetta ad ulteriori interventi del legislatore è necessario seguire con attenzione gli sviluppi normativi dei prossimi mesi. 31/12/2011
Esenzione IMU
:daccordo: