Infatti, potrebbe.Potrebbe però essere che il proprietario del lastrico sia compreso nei 2/3 oltre che nel suo 1/3, quando p.es. ha delle proprietà sotto il lastrico.
Le spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare di un edificio devono essere sopportate a norma dell'art. 1126 c.c., in ragione di un terzo dal condomino che ne abbia l'uso esclusivo,restando gli altrui due terzi della spesa stessa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve di copertura. Pertanto il proprietario esclusivo del lastrico o della terrazza è tenuto alla doppia contribuzione qualora sia proprietario anche di una delle unità immobiliari sottostanti, in proporzione al valore della medesima. (sentenza Cass. civ., sez. II n. 11449/1992).