U

User_43651

Ospite
Buonasera, abito all'ultimo piano di una palazzina di 5 piani dal 2003. il tetto è sempre stato inadeguato, tegole rotte e acqua che entra da tutte le parti, infiltrazioni e macchie su pareti e soffitti.
inoltre l'acqua che si è depositata nella mia soffitta mi ha danneggiato oggetti che tengo lì riposti.
vorrei sapere la via migliore da seguire sapendo che i condomini non sono interessati ad affrontare la spesa e quindi non si presenterebbero neanche in una assemblea straordinaria.
L'amministratore può inviare a tutti il preventivo e imporre l'esecuzione dei lavori?
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao,
che i condomini non sono interessati ad affrontare la spesa e quindi non si presenterebbero neanche in una assemblea straordinaria.

Intanto il tetto è parte comune a tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1117 cc., pertanto se si dovesse deliberare per il suo rifacimento, con le dovute maggioranze, anche la minoranza dovrà adeguarsi.

L'amministratore DEVE indire l'assemblea per l'approvazione dei lavori, qualora non si dovesse raggiungere il quorum per la costituzione dell'assemblea o per la sua approvazione, vista anche la pericolosità per la caduta di una tegola, dovrà far fare i lavori con il carattere d'urgenza art. 700.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Buonasera, abito all'ultimo piano di una palazzina di 5 piani dal 2003. il tetto è sempre stato inadeguato, tegole rotte e acqua che entra da tutte le parti, infiltrazioni e macchie su pareti e soffitti.
inoltre l'acqua che si è depositata nella mia soffitta mi ha danneggiato oggetti che tengo lì riposti.
vorrei sapere la via migliore da seguire sapendo che i condomini non sono interessati ad affrontare la spesa e quindi non si presenterebbero neanche in una assemblea straordinaria.
L'amministratore può inviare a tutti il preventivo e imporre l'esecuzione dei lavori?
Se davvero lo stato dei luoghi è quanto da te descritto, l'amministratore potrebbe far ricorso ad un provvedimento d'urgenza a norma dell'ex art. 700 c.p.c., per sbloccare la situazione e procedere quindi ai lavori risolutivi del caso, Il condòmino (o i condòmini) che con la sua volontà ostativa dovesse cagionare un danno alla cosa comune (il tetto), dovrà essere responsabilizzato al risarcimento del danno provocato.

Ciao,


Intanto il tetto è parte comune a tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1117 cc., pertanto se si dovesse deliberare per il suo rifacimento, con le dovute maggioranze, anche la minoranza dovrà adeguarsi.

L'amministratore DEVE indire l'assemblea per l'approvazione dei lavori, qualora non si dovesse raggiungere il quorum per la costituzione dell'assemblea o per la sua approvazione, vista anche la pericolosità per la caduta di una tegola, dovrà far fare i lavori con il carattere d'urgenza art. 700.
Ci siamo incrociate...:ok:
 
U

User_43651

Ospite
grazie per le tempestive risposte...ora ne parlerò con l'amministratrice che non so se vorrà mettersi contro i condomini inadempienti...
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Art. 1128 (Perimento totale o parziale dell' edificio)
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1130 (Attribuzioni dell' Amministratore)
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

Dal 18 Giugno con la nuova riforma...

Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordando con chi mi ha preceduto, aggiungo ancora una cosa, ponendo il caso in cui neppure l'amministratore intervenga, consiglierei a @gabriella2013 di inviare una lettera raccomandata all'amministratore avvisandolo che se nulla sarà predisposto entro un certo tempo (diciamo un mese) per la soluzione del problema, ossia neppure un'assemblea e/o altre azioni, lei si riservi di agire per vie legali contro il condominio, richiedendo magari anche la revoca di questo amministratore.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto