Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.Questa della necessità obbligatoria di un rappresentante, è un'altra perla del nostro ordinamento.
Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Per le controversie relative a quanto in discussione (l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale), oltre ai soggetti generalmente abilitati all'assistenza tecnica (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.