cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sarebbe bene ma, i restanti condomini non vogliono pagare nessuno per controllare il rendicondo, quindi io avendo la bozza l'avrei potuta far controllare dal mio commercialista. Ti chiedo quindi, c'è una normativa che obblighi l'amministratore a consegnarmi la bozza del rendiconto? Grazie tantissimo per la risposta
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
La Cassazione ha affermato che, in qualunque momento, ciascun condomino dispone del diritto di chiedere di verificare la documentazione contabile e che l'amministratore, se non vi sono impedimenti determinati dal principio di correttezza, non può opporsi a tale richiesta, potendo chiedere all'interessato soltanto il rimborso delle spese collegate alla richiesta di esibizione (Cass. n. 15159 del 29 novembre 2001).

Leggete l'articolo del Sole24Ore:
Visione di documenti contabili e obblighi dell'amministratore
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sono a conoscenza di questo art. di legge ma lui non vuole esibire i doc. visto che si è già dimesso che gli posso mai fare? Posso almeno senza avermene dato lìopportunità di visionare i doc. giustificativi non approvarlo e rendere nulla l'assemblea? Grazie per la risposta
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao scusami, ho parlato con il nuovo amm. che mi ha detto che il bilancio lo presenterà per approvarlo ,il vecchio amministratore. Ti chiedo se dovrebbe farlo il nuovo e se potrei pretenderlo da lui. Se lo fa lui dovrà farmelo visionare prima, in quanto dovrebbe far notare che non è scorretto come il vecchio amministratore. Grazie per la tua gentilissima risposta, un saluto
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Non puoi pretenderlo da lui.
L' assemblea può chiedere al nuovo amministratore di predisporre il rendiconto in cambio di un compenso.
Il nuovo amministratore può accettare la proposta.

E' opportuno che l' assemblea nomini un tecnico amministrativo per asseverare i conti predisposti dall' amministratore e per stendere una relazione di commento.

Ciò in quanto spesso i condòmini non sono preparati riguardo le materie amministrative.

Puoi chiedere di visionare il rendiconto prima dell' assemblea; in questo caso vale tutto ciò che ci siamo già scritti nei post precedenti.

Nota: Nessuno può obbligare a bere un cavallo che non ha sete. Allo stesso modo nessuno può obbligare l' amministratore a fare bene il suo lavoro, se l' assemblea non predispone un organizzazione di controllo efficace ed efficiente.

Da sola puoi fare ben poco. Insieme si cambia.
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao scusami, deve fare il nuovo amm. o il nuoovo il bilancio? Il nuovo mi ha detto che lo farà il vecchio amm. posso pretendere che lo faccia lui? Grazie per la gentile risposta
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non puoi pretenderlo da lui.
L' assemblea può chiedere al nuovo amministratore di predisporre il rendiconto in cambio di un compenso.
Il nuovo amministratore può accettare la proposta.

E' opportuno che l' assemblea nomini un tecnico amministrativo per asseverare i conti predisposti dall' amministratore e per stendere una relazione di commento.

Ciò in quanto spesso i condòmini non sono preparati riguardo le materie amministrative.

Puoi chiedere di visionare il rendiconto prima dell' assemblea; in questo caso vale tutto ciò che ci siamo già scritti nei post precedenti.

Nota: Nessuno può obbligare a bere un cavallo che non ha sete. Allo stesso modo nessuno può obbligare l' amministratore a fare bene il suo lavoro, se l' assemblea non predispone un organizzazione di controllo efficace ed efficiente.

Da sola puoi fare ben poco. Insieme si cambia.

Ciao scusami ancore ma, un tecnico posso nominarlo da solo oppure ci vuple l'approvazione della maggioranza? Ovviamente se potrei farlo anche se sono la minoranza lo pagherei io. Ci vuole quindi l'approvazione della maggioranza anche se lo pago io? Grazie tantissimo e spero che almeno questo possa farlo grazie
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao ho chiesto al nuovo amm. se c'è qualche legge che regolamenta l'esibizione del bilancio e doc. aggiunti prima del giorno dell'assemblea. Lui mi ha risposto che c'è...tu ne sai qualcosa? Grazie un saluto
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Ho trovato questa sentenza che può esserti utile:

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha “consacrato” il diritto all’informazione dei condomini.

Con la pronuncia del 28 febbraio 2008, n. 12650/08, depositata lo scorso 19 maggio, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito, infatti, che il partecipante al condominio ha il diritto di chiedere e, conseguentemente, di ottenere dall’amministratore, con un certo anticipo, tutta la documentazione che riguarda gli argomenti posti all’ordine del giorno in assemblea.

Ma non solo, gli “ermellini”, nella sopra richiamata sentenza, proseguono spingendosi fino ad affermare che, un eventuale rifiuto da parte dell’amministratore a fornire la suddetta documentazione determina l’annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto. Il caso che ha consentito di giungere alla predetta conclusione è il seguente. Un condomino aveva impugnato le deliberazioni assunte in sede assembleare, in quanto deduceva che l’amministratore aveva violato il suo diritto di informazione, prima di approvare il rendiconto, poiché non gli aveva consentito di prendere visione, in tempi e modi debiti, della documentazione relativa. Lamentava il condomino, infatti, che gli era stata fornita una documentazione

frammentaria e che, in ogni caso, l’amministratore gli aveva impedito di estrarne copia. Il Tribunale, investito dalla suddetta questione, rigettava la domanda del condomino, accogliendo la tesi del condominio che, nel costituirsi in giudizio, aveva affermato che l’amministratore aveva consentito all’attore di prendere visione di tutta la documentazione condominiale, ricevendolo nel proprio studio pochi giorni prima che si riunisse l’assemblea, e contestando, in ogni caso, la pretesa del condomino di estrarre copia integrale di tutta la documentazione condominiale.

La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell’attore, sulla considerazione che nessuna norma del codice civile prevede che il comportamento dell’amministratore possa rendere invalida una delibera condominiale; pertanto, il condomino che invoca l’invalidità delle deliberazioni assunte dall’assemblea a causa di “violazione del diritto di informazione del condomino votante”, può solo avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1133 cod. civ. e, cioè, ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti adottati dall’amministratore, senza, che ciò, peraltro, pregiudichi il suo diritto di impugnazione delle deliberazioni assembleari.

Ebbene, con la sentenza del febbraio scorso, i giudici della Corte di Cassazione, confermando un indirizzo giurisprudenziale già espressosi in tal senso, hanno affermato che, qualora al condomino che ne faccia richiesta, venga negato il diritto di esaminare i documenti condominiali, le corrispondenti deliberazioni assunte dall’assemblea diventano annullabili, in quanto il rifiuto opposto dall’amministratore incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea.

E così, in particolare, nell’ipotesi in cui si verta in tema di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, i giudici della Suprema Corte concludono osservando che, se è vero che l’amministratore non ha l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa, in ogni caso, egli è tenuto a consentire ad ogni condomino che ne faccia richiesta di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, della documentazione contabile. Ovviamente, ai fini probatori, graverà sul condomino l’onere di dimostrare che è stato l’amministratore ad impedire l’esercizio di informazione che gli spetta di diritto.

Fonte: Newspages

Avv. Paola Perassi
 

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