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Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha “consacrato” il diritto all’informazione dei condomini.
Con la pronuncia del 28 febbraio 2008, n. 12650/08, depositata lo scorso 19 maggio, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito, infatti, che il partecipante al condominio ha il diritto di chiedere e, conseguentemente, di ottenere dall’amministratore, con un certo anticipo, tutta la documentazione che riguarda gli argomenti posti all’ordine del giorno in assemblea.
Ma non solo, gli “ermellini”, nella sopra richiamata sentenza, proseguono spingendosi fino ad affermare che, un eventuale rifiuto da parte dell’amministratore a fornire la suddetta documentazione determina l’annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto. Il caso che ha consentito di giungere alla predetta conclusione è il seguente. Un condomino aveva impugnato le deliberazioni assunte in sede assembleare, in quanto deduceva che l’amministratore aveva violato il suo diritto di informazione, prima di approvare il rendiconto, poiché non gli aveva consentito di prendere visione, in tempi e modi debiti, della documentazione relativa. Lamentava il condomino, infatti, che gli era stata fornita una documentazione
frammentaria e che, in ogni caso, l’amministratore gli aveva impedito di estrarne copia. Il Tribunale, investito dalla suddetta questione, rigettava la domanda del condomino, accogliendo la tesi del condominio che, nel costituirsi in giudizio, aveva affermato che l’amministratore aveva consentito all’attore di prendere visione di tutta la documentazione condominiale, ricevendolo nel proprio studio pochi giorni prima che si riunisse l’assemblea, e contestando, in ogni caso, la pretesa del condomino di estrarre copia integrale di tutta la documentazione condominiale.
La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell’attore, sulla considerazione che nessuna norma del codice civile prevede che il comportamento dell’amministratore possa rendere invalida una delibera condominiale; pertanto, il condomino che invoca l’invalidità delle deliberazioni assunte dall’assemblea a causa di “violazione del diritto di informazione del condomino votante”, può solo avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1133 cod. civ. e, cioè, ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti adottati dall’amministratore, senza, che ciò, peraltro, pregiudichi il suo diritto di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Ebbene, con la sentenza del febbraio scorso, i giudici della Corte di Cassazione, confermando un indirizzo giurisprudenziale già espressosi in tal senso, hanno affermato che, qualora al condomino che ne faccia richiesta, venga negato il diritto di esaminare i documenti condominiali, le corrispondenti deliberazioni assunte dall’assemblea diventano annullabili, in quanto il rifiuto opposto dall’amministratore incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea.
E così, in particolare, nell’ipotesi in cui si verta in tema di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, i giudici della Suprema Corte concludono osservando che, se è vero che l’amministratore non ha l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa, in ogni caso, egli è tenuto a consentire ad ogni condomino che ne faccia richiesta di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, della documentazione contabile. Ovviamente, ai fini probatori, graverà sul condomino l’onere di dimostrare che è stato l’amministratore ad impedire l’esercizio di informazione che gli spetta di diritto.
Fonte: Newspages
Avv. Paola Perassi