viewpoint

Membro Attivo
Buonasera,
ho richiesto via email la documentazione delle spese condominiali all'attuale amministratore.

Mi ha risposto dicendo che le avrò prima dell'assemblea che convocherà fra qualche settimana (esercizio scade il 31/12, assemblea convocata entro 60gg).

Personalmente non la ritengo una risposta corretta, in quanto ritengo che la mia sian una richiesta assolutamente legittima e come tale vada soddisfatta.

Come faccio a far valere i miei diritti?

Grazie e buona serata
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Devi sapere che i condomini possono richiedere la visione delle documentazioni relative al condomini in qualsiasi tempo ...

cc art. 1130 bis
...
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. ...


... e non solo pochi giorni prima delle assemblee, perciò chiedi la visione con Lettera raccomandata, magari richiedendo un appuntamento, avvisando l'amministratore (se lo vorrai) che se non sarà soddisfatta la tua richiesta potrai richiedere la revoca con procedura legale.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo la nuova legge sul condominio, quali sono i termini nei quali l'amministratore deve presentare il consuntivo della propria gestione? Due mesi dalla fine dell'esercizio?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo la nuova legge sul condominio, quali sono i termini nei quali l'amministratore deve presentare il consuntivo della propria gestione? Due mesi dalla fine dell'esercizio?

cc art. 1130 cc;

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
...
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Beh, allora l'amministratore è tenuto a fornire la documentazione richiesta entro 30 giorni. Se oggi chiedi, il 1° marzo avrai: la fine di giugno (che è la scadenza dei 180 giorni) è troppo lontana.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Le cose sono due e ben distinte;
1. L'amministratore deve fornire la visione delle documentazioni a semplice richiesta
2. mentre il resoconto e assemblea, deve presentarlo e convocarla entro 180 giorni dal temine dell'esercizio, questo dice il Codice Civile.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Le cose sono due e ben distinte;
1. L'amministratore deve fornire la visione delle documentazioni a semplice richiesta
2. mentre il resoconto e assemblea, deve presentarlo e convocarla entro 180 giorni dal temine dell'esercizio, questo dice il Codice Civile.
E' vero, ma io volevo dire che è inutile che il condòmino chieda i dati il primo giugno (non ho questo il caso) quando l'assemblea è convocata per il 30 giugno: l'amministratore è obbligato a dare i dati indipendentemente dalla richiesta.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
cc art. 1130 cc;

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
...
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
:ok:[DOUBLEPOST=1391442828,1391442534][/DOUBLEPOST]
Buonasera,
ho richiesto via email la documentazione delle spese condominiali all'attuale amministratore.
Mi ha risposto dicendo che le avrò prima dell'assemblea che convocherà fra qualche settimana
I condòmini hanno diritto di fare copie della documentazione contabile prima dell’assemblea quindi delibera annullabile se l’amministratore nega i documenti Cassazione 12650/2008 : il ricorrente censura la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo la quale il condomino non avrebbe il diritto ad ottenere copia della documentazione contabile in occasione di una assemblea condominiale ed invoca in proposito la sentenza di questa S.C. 11 settembre 2003 n. 13350, emessa tra le stesse parti, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari. La doglianza è sostanzialmente fondata. Il principio affermato dalla sentenza invocata dal ricorrente è stato successivamente ribadito dalla sentenza di questa S.C. 28 gennaio 2004 n. 1544, la quale ha testualmente affermato che: In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà.
Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che l'eventuale rifiuto dell'amministratore di consentire all'attuale ricorrente di estrarre copia della documentazione contabile non avrebbe influito sulla validità della assemblea di approvazione del bilancio.
Con il primo motivo il ricorrente si lamenta della affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale la sentenza di primo grado era ineccepibilmente motivata sia in relazione alla avvenuta contestazione dei fatti da parte della difesa del Condominio sia sulla mancata rituale richiesta da parte attrice di ammissione dei capitoli di prova dedotti in atto di citazione, sia infine in merito alla interpretazione data dal Giudice Unico dei fatti risultanti dalla documentazione in atti. In tal modo la Corte di appello di Genova non si sarebbe attenuta al principio affermato da questa S.C., secondo il quale la motivazione per relationem è consentita solo in quanto il Giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca comunque una risposta alle censure formulate nell'atto di appello e nelle conclusioni della parte appellante. Il motivo è sostanzialmente fondato. Il ricorrente, infatti, riporta ampi brani della comparsa di costituzione e risposta del condominio, nella quale veniva espressamente ammesso il rifiuto opposto dall'amministratore di rilascio di tutta la documentazione contabile. Viene ad essere assorbito il secondo motivo con il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali dirette a provare il rifiuto di cui sopra. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso; assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto