condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
:ok:[DOUBLEPOST=1391442828,1391442534][/DOUBLEPOST]
I condòmini hanno diritto di fare copie della documentazione contabile prima dell’assemblea quindi delibera annullabile se l’amministratore nega i documenti Cassazione 12650/2008 : il ricorrente censura la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo la quale il condomino non avrebbe il diritto ad ottenere copia della documentazione contabile in occasione di una assemblea condominiale ed invoca in proposito la sentenza di questa S.C. 11 settembre 2003 n. 13350, emessa tra le stesse parti, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari. La doglianza è sostanzialmente fondata. Il principio affermato dalla sentenza invocata dal ricorrente è stato successivamente ribadito dalla sentenza di questa S.C. 28 gennaio 2004 n. 1544, la quale ha testualmente affermato che: In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà.
Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che l'eventuale rifiuto dell'amministratore di consentire all'attuale ricorrente di estrarre copia della documentazione contabile non avrebbe influito sulla validità della assemblea di approvazione del bilancio.
Con il primo motivo il ricorrente si lamenta della affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale la sentenza di primo grado era ineccepibilmente motivata sia in relazione alla avvenuta contestazione dei fatti da parte della difesa del Condominio sia sulla mancata rituale richiesta da parte attrice di ammissione dei capitoli di prova dedotti in atto di citazione, sia infine in merito alla interpretazione data dal Giudice Unico dei fatti risultanti dalla documentazione in atti. In tal modo la Corte di appello di Genova non si sarebbe attenuta al principio affermato da questa S.C., secondo il quale la motivazione per relationem è consentita solo in quanto il Giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca comunque una risposta alle censure formulate nell'atto di appello e nelle conclusioni della parte appellante. Il motivo è sostanzialmente fondato. Il ricorrente, infatti, riporta ampi brani della comparsa di costituzione e risposta del condominio, nella quale veniva espressamente ammesso il rifiuto opposto dall'amministratore di rilascio di tutta la documentazione contabile. Viene ad essere assorbito il secondo motivo con il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali dirette a provare il rifiuto di cui sopra. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso; assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Bhe le cose sono un po cambiate dalla Sentenza e finalmente c'è un po di chiarezza.

cc art. 1130-bis.
...
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto