mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il pagamento delle spese condominiali spetta sempre al proprietario dell'immobile. L'amministratore non ha titolo per richiedere all'inquilino il pagamento delle spese, ma solo al proprietario dell'unità immobiliare che egli amministra.
Pertanto il pagamento delle spese condominiali dovrebbe avvenire sempre tramite un versamento effettuato dal proprietario al conto condominiale.
Poi sarà il proprietario che provvederà a richiedere all'inquilino il rimborso di quella parte di spese che spetta a quest'ultimo.
Non bisogna confondere i due rapporti. Quello tra il condominio e il proprietario di un'unità 8che è gestito dall'amministratore) e quello tra il locatore e il conduttore, che è strettamente personale e dove l'amministratore del condominio non ha alcuna voce in capitolo.
Al conduttore spettano le spese di manutenzione ordinaria, i consumi e, se previsto nel contratto, una parte delle spese di amministrazione e dell'assicurazione dello stabile (solitamente il 50%), più il 90% delle spese per l'eventuale portierato.
La ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino è comunque regolata dalle norme del Codice Civile e dalle eventuali tabelle allegate ai contratti-tipo frutto degli accordi territoriali (si trovano sui siti di Confedilizia, UPPI, SUNIA, ecc...).
 

w2fdr

Membro Attivo
Proprietario Casa
Preciso come al solito :)
dalle mie domande si capisce che sono alle prime armi.....
Ho fatto un investimento pensando di poter recuperare abbastanza in fretta almeno le spese annuali,
ma la cosa e' molto piu complessa del previsto :triste:
ad esempio per quanto riguarda l'impianto elettrico.
L'appartmaneto e' in un condominio del '64 ed e' adeguato alle norme entrate in vigore nel '90.
Ha cioe un savavita ma non l'impianto di terra .
Gia questo mi e' sembrato di capire e' un impedimento a porlo sia pur parzialmente in affitto :triste:
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Tutti gli impianti elettrici devono essere adeguati alle norme di sicurezza vigenti all’epoca della realizzazione, tenuto conto del fatto che:
gli impianti realizzati prima del 1990 si considerano adeguati se dotati quantomeno di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale (salvavita)
per gli impianti realizzati dopo il marzo 1990, tutti i lavori di nuova installazione o di adeguamento degli impianti elettrici devono essere stati eseguiti da un soggetto abilitato il quale, al termine del lavoro, dovrebbe avere rilasciato la relativa dichiarazione di conformità, eventualmente corredata de allegati tecnici obbligatori
Per il tuo impianto quindi è sufficiente farsi rilasciare da un tecnico abilitato la dichiarazione di “rispondenza alla regola dell’arte”, ovvero alle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.
 

w2fdr

Membro Attivo
Proprietario Casa
Interessante,
ma una simile documentazione puo rilasciarmela solo chi eventualmente ha fatto l'impianto o no ?
all'epoca '90 veniva rilasciato di legge qualche documento oltre l'eventuale fattura ?
 

w2fdr

Membro Attivo
Proprietario Casa
certo,
ma sarebbe meglio farsi rilasciare la conformita da chi ha realizzato il lavoro,
fosse ancora in vita ;)
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)


Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Questa è la normativa vigente.
 

Renato69

Nuovo Iscritto
Scusate se cerco di "riesumare" questo thread di luglio, a riguardo i contratti di locazione per studenti universitari.

Riassumo due elementi salienti e ne chiedo uno nuovo:


GARANZIA di mantenimento del vincolo di locazione transitoria
Seguendo Avettor, Sarebbe bene AGGIUNGERE ai contratti tipo per studenti universitari, la seguente clausola (quelli apporvati NON la riportano)
Il Conduttore dichiara inoltre che, per la natura del presente contratto e per l'uso che farà dell'immobile, NON trasferirà la sua residenza presso lo stesso, pena la risoluzione del contratto di locazione. Il Locatore è determinato a concludere il presente contratto in quanto il Conduttore ha espressamente escluso qualsiasi altra diversa destinazione dell’immobile locato
La clausola è vessatoria, e va firmata esplicitamente come i soliti 1341-1342

OBBLIGO di verifica della natura transitoria prima del loro rinnovo
Tovrm cita a riguardo il (D.M. 5/3/99 del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro delle Finanze).
CHIEDO: ma siamo sicuri valgano ANCHE per i contratti per gli studenti universitari ?

AGGIUNGO che mi sembra possibile in alternativa stipulare un contratto transitorio studenti per 6mesi (rinnovabile 6mesi).
Siccome tipicamente i contratti avvengono ad inizio anno accademico (diciamo settembre2011), basta chiedere di allegare l'avvenuta iscrizione alla Facolta. L'anno accademico dura un anno (in realtà sino alla sessione di esame febbraio 2013), e quindi anche al rinnovo dopo i primi 6 mesi (diciamo febbraio2012) il certificato di iscrizione regge il titolo di studente universitario


CHIEDO
Come proteggersi, nel caso di locazioni TRANSITORIE, da studenti che a fine contratto NON rilasciano i locali?

E' possibile inserire una clausola vessatoria, con doppia firma rituale, che preveda per il locatore il diritto a rottamare tutti i beni presenti nell'appartamento senza risarcimento od indennizzo alcuno, ed a cambiare le chiavi di accesso alla scadenza ?
Potrebbe essere vantaggioso intestarsi le utenze così da chiudere luce e gas in caso di mantenimento del possesso del locale ?

La pratica dello sfratto per fine locazione nei contratti transitori, e più agevole di quella "normale" ?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
OBBLIGO di verifica della natura transitoria prima del loro rinnovo
Tovrm cita a riguardo il (D.M. 5/3/99 del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro delle Finanze).
CHIEDO: ma siamo sicuri valgano ANCHE per i contratti per gli studenti universitari ?

I contratti per studenti sono per natura contratti transitori. Si suppone che uno studente non rimanga tale «a vita», ma che completi il suo percorso di studi...
La verifica è data dall'iscrizione all'università di cui puoi richiedere che ti venga prodotto il relativo attestato.

CHIEDO
Come proteggersi, nel caso di locazioni TRANSITORIE, da studenti che a fine contratto NON rilasciano i locali?

In quel caso l'occupazione dei locali, in assenza di contratto, diventa abusiva. La pratica dovrebbe essere un po' più semplice di quella per sfratto.

E' possibile inserire una clausola vessatoria, con doppia firma rituale, che preveda per il locatore il diritto a rottamare tutti i beni presenti nell'appartamento senza risarcimento od indennizzo alcuno, ed a cambiare le chiavi di accesso alla scadenza ?

Mi sembra difficile, non tanto per i beni lasciati dall'appartamento, quanto per il fatto del cambio di serratura. In entrambi i casi dovresti avere in mano un verbale di riconsegna dell'immobile e delle chiavi da parte dell'inquilino.

Potrebbe essere vantaggioso intestarsi le utenze così da chiudere luce e gas in caso di mantenimento del possesso del locale ?

Scherzi? Vuoi beccarti una denuncia? Non puoi abitrariamente interrompere le utenze, anche se l'occupazione è abusiva.

La pratica dello sfratto per fine locazione nei contratti transitori, e più agevole di quella "normale" ?

Aggiunto dopo 1 ....

Ah, dimenticavo, se lo studente prende la residenza nell'appartamento, il contratto di locazione si trasforma in un 4+4, con tutte le conseguenze del caso, proprio perché perde i requisiti della transitorietà.
 

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