Dimaraz

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P:S: mi sembra che la dittatura nel veneto non esita più, forse sono rimasti qualche bastian contrario:):^^:

Non vedo il motivo di tale sarcasmo...ho solo scritto che necessiti di ripassare (se non apprendere correttamente) cosa significa giuridicamente "possesso"... evidentemente non hai avuto un buon maestro o non hai studiato la materia.
Libero di pensare quel che vuoi sul "mio" bon-ton "civico"...ma non hai modi di confrontarlo col tuo e forse rimedieresti figuraccia.
 

Dimaraz

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Se la soffitta è agibile e calpestabile,

Appunto...SE...magari i termini cambiano significato da zona a zona ma :

Un condomino del 5° e ultimo piano mi ha chiesto di poter utilizzare circa 100 m2 di sottotetto

un sottotetto non è zona "abitabile".

Anche io vedo questo problema: se è bene comune condominiale non può essere utilizzato dal singolo, se questo impedisce l’uso da parte degli altri condomini....

Altra ripassatina di norma s'impone.
La Legge precisa "parimenti uso"...una coibentazione di un sottotetto comune non impedisce che altri ne facciano identico uso...e un sottotetto "ufficialmente" non è un deposito.
Il "possesso" necessita di ben altri elementi per potersi configurare (magari sarebbe questione diversa se tale spazio venisse utlizzato come magazzino vero e proprio).
 

basty

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un sottotetto non è zona "abitabile".
Affermazione fatta da nessuno: forse che ti sia venuto il dubbio?

La Legge precisa "parimenti uso"...una coibentazione di un sottotetto comune non impedisce che altri ne facciano identico uso...
Potrebbe impedire un diverso uso, ad esempio la calpestabilità
e un sottotetto "ufficialmente" non è un deposito.
Questa non è una regola: anzi. Quasi tutti i sottotetti che conosco sono accatastali come C2.
 

moralista

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Bravo risposta vaga e superficiale, se occupo 100 m2 di superficie condominiale, impedisco ad altri condomini tale utilizzo, il problema è quale maggioranza occorre per concedere tale uso di parte condominiale esclusivo, senza incorrere nel'illecito verso gli altri condomini, per il resto di risposte sono state tante, ma tutte sul vago, e non possibile mettere a verbale assembleare.
Per i superman del forum :) che sanno tutto e non sanno accettare altri pareri altrui, anche se non condivisi, BUONA DOMENICA
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Affermazione fatta da nessuno: forse che ti sia venuto il dubbio?

Rileggi quanto ho scritto sul possibile uso diverso dei termini.
Qui l'autore non ha specificato nulla.

Ma ripeto...la stesura di una coibentazione non equivale a "possesso".
Si può coibentare con materiali che comunque permettono l"uso calpestabile".
 

Franci63

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Altra ripassatina di norma s'impone.
La Legge precisa "parimenti uso"...una coibentazione di un sottotetto comune non impedisce che altri ne facciano identico uso...e un sottotetto "ufficialmente" non è un deposito.
Non credo ci sia qualcun’altro che possa avere interesse a mettere materiale coibentante sopra casa di un altro ...... identico uso non significa “uso per lo stesso scopo”.
Poi concordo che non sappiamo che tipo di sottotetto è, e finora a cosa è eventualmente servito.
il problema è quale maggioranza occorre per concedere tale uso di parte condominiale esclusivo,
Unanimità dei condomini (non dei partecipanti all’assemblea).
Se si concede l’uso esclusivo a qualcuno, è evidente che gli altri (tutti) devono essere d’accordo nel non usare più quello spazio (ammesso che sia utilizzabile per altri scopi, tipo stendere panni o lasciare oggetti ).
Però non hai mai detto che tipo di sottotetto è (che altezze ha, come si raggiunge, se qualcuno lo ha mai usato e per cosa) ; quindi le risposte sono per forza un po’ vaghe.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non credo ci sia qualcun’altro che possa avere interesse a mettere materiale coibentante sopra casa di un altro ...... identico uso non significa “uso per lo stesso scopo”.

Ovvio..infatti non intendevo tale significato.
Suggerisco lettura del "solito" Brocardi con particolare attenzione alle spiegazioni ed alle "massime" delle sentenze riportate:

Art. 1158 codice civile - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

Art. 1102 codice civile - Uso della cosa comune
comma 2. (la coibentazione migliora/diminuisce la dispersione a vantaggio di tutti.)
Mentre per chi ha "deficit" nel significato di "possesso":

Possesso - Dizionario Giuridico

...poi tenti di giustificare una "richiesta di permesso" con "l'animus possidendi".
 
U

User_29045

Ospite
Se stendere su un pavimento comune un coibento di 10 cm. per uso esclusivo non è possesso che cos'è

Puoi anche ricoprire il pavimento di diamanti incastonati: il proprietario resta sempre lo stesso. Se è area condominiale resta proprietà indivisa comune, se è area privata resta privata. Il fatto che un privato ti conceda di tempestare di diamanti il suo suolo, non significa che il suolo diventi tuo: al contrario, resta suo e gli regali pure i diamanti.
 

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