basty

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Parlare di possesso ed usucapione pare anche a me eccessivo: ma penso occorra valutare anche un altro aspetto.

Credo che dal momento in cui il condominio autorizza il singolo a coibentare, accetta sostanzialmente un vincolo. Non credo che se tra qualche anno qualcuno si sveglia male, possa chiedere la eliminazione della coibentatura.
Provo a spiegarlo in altri termini.

Se la soffitta è agibile e calpestabile, la coibentatura dovrà essere ricoperta da materiale che permetta un certo carico: se questo requisito non venisse concordato e rispettato, il condominio si troverebbe a perdere una utilità (calpestio-agibilità della soffitta), e nemmeno potrebbe pretendere a posteriori di ripristinare lo stato dei luoghi.

Intendo cioè che occorre vedere nel lungo termine la situazione: la soluzione da adottare deve essere condivisa.

Aggiungerei anche che un buon amministratore potrebbe anche convincere il condominio a contribuire in giusta proporzione all'isolamento dell'intero sottotetto: i risparmi non saranno solo del proprietario dell'ultimo piano.

So che questa non è opinione condivisa, ma ricordo che alcune legislazioni in merito al risparmio energetico, in casi di edifici datati, non progettati con obiettivi di contenimento dispersioni, prevedono prima di applicare la ripartizione secondo i consumi volontari ed involontari, lavori condominiali atti ad equiparare le condizioni di tutte le u.i.; Solo dopo si potrà ripartire secondo i consumi-fabbisogni.
 

basty

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In passato avevo scaricato una direttiva svizzera che prevedeva preliminarmente una operazione di riequilibrio. Se la trovo te la posto.

Al momento ho trovato questa interessante guida, a cui rimando alle pagine 11-12: dove il medesimo principio è riformulato in termini di fattori correttivi che ricordo tu non condividevi.
Paese che vai, usanza e mentalità che trovi.
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/risparmio_energetico/documenti/Modello_cisr.pdf
 

basty

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Per la cronaca, la stessa Regione Lombardia, prima che lo stato legiferasse a livello nazionale, prevedeva proprio come prerequisito alla contabilizzazione, la messa in condizione del fabbricato ad avere una dispersione omogenea.
 

Dimaraz

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Ricordo quella discussione...ma la sostanza non è cambiata la Svizzera non è nemmeno nella UE...e quanto "pensavano" in Lombardia è superato.
 

basty

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Siccome non sono un adepto del pensiero unico, rimango dell'idea che gli svizzeri siano stati più pragmatici ed equilibrati dei nostri legislatori.

Conseguentemente plaudo alle compagini che trovano un accordo equo indipendentemente dalle norme di legge: se tutti si ponessero in questo modo, la maggior parte delle leggi sarebbe inutile

p.s.: per la precisione è superato quanto avevano legiferato in Lombardia: è diverso.
 

moralista

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Forse avrò bisogno di una ripassata del significato giuridico, ma tu necessiti di una ripassata del bon ton CIVICO.
Se stendere su un pavimento comune un coibento di 10 cm. per uso esclusivo non è possesso che cos'è
 

Dimaraz

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p.s.: per la precisione è superato quanto avevano legiferato in Lombardia: è diverso.

È "superato" nel senso che la nuova normativa statale "invalida" le precedenti.
Convengo che se una "compagine" trova un accordo è libera di adottare anche quanto non imposto dalle norme...ma reputo che la cosa sia estremamente improbabile nei grandi Condomini.
 

Franci63

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Se la soffitta è agibile e calpestabile, la coibentatura dovrà essere ricoperta da materiale che permetta un certo carico: se questo requisito non venisse concordato e rispettato, il condominio si troverebbe a perdere una utilità (calpestio-agibilità della soffitta), e nemmeno potrebbe pretendere a posteriori di ripristinare lo stato dei luoghi.
Anche io vedo questo problema: se è bene comune condominiale non può essere utilizzato dal singolo, se questo impedisce l’uso da parte degli altri condomini.
Quindi credo che per autorizzare un uso “quasi esclusivo” (normalmente non servirebbe autorizzazione ad usare una parte comune, essendo perfettamente lecito e previsto), serva l’unanimita dei condomini , non essendo sufficiente nemmeno una maggioranza assembleare qualificata.
Se stendere su un pavimento comune un coibento di 10 cm. per uso esclusivo non è possesso che cos'è
È uso esclusivo di cosa comune, che va autorizzato da TUTTI i condomini.
 

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