Ciao Mauro2007,
perdonami è colpa mia che non i sono spiegata bene.
Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Sentenza di Corte di Cassazione n. 15379 del 22 luglio 2005
L'installazione di una porta sul pianerottolo comune da parte di un condomino, in corrispondenza della sua proprietà esclusiva, è legittima, a condizione che le dimensioni e la struttura del manufatto non portino ad una diminuzione rilevante della facoltà di godimento spettanti agli altri condomini della relativa parte comune. Inoltre la porta non potrà essere installata se la sua installazione non rispetta il decoro architettonico dell'edificio.
Ovviamente questo signore, dovrà poi ripulire e ritinteggiare il muro del colore preesistente.
Se il nuovo condomino vuole mettere una cassetta della posta in più e un citofono è un suo diritto sempre in base all'art. 1102 cc., ed è ovvio che provvederà lui stesso a pagare.
La mia voleva essere solo una precisazione, in quanto molti condomini usano il casellario dove le cassette sono uguali per tutti e sono condominiali, di solito c'è sempre lo spazio per aggiungerne un'altra purchè sia uguale a quelle preesistenti, altrimenti verrebbe una schifezza.
Stesso discorso per il citofono.