Ciao Mauro2007,
Non è questione che devi stare zitto. In un condominio, come in tutte le cose, ci sono delle regola da rispettare, queste regole sono dettate dal Codice Civile, dal regolamento di Condominio se c'è, e in ultimo da tanto, tanto buon senso.
L'art. 1102 cc. stabilisce che ogni condomino, può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione del bene e consenta agli altri di farne parimenti uso, questo vuol dire, che un domani se ti dovesse servire, anche tu o gli altri potete fare la stessa cosa.
La spesa per una nuova cassetta la paga chi la mette, quindi lui e lo stesso dicasi per il citofono, pagherà lui l'intervento del tecnico che provvederà ad inserire un nuovo filo interno e un nuovo pulsantino, ma non potete impedirglielo, sempre ai sensi dell'art. 1102 cc.
Per quanto riguarda il sottotetto, ti posto quì sotto sia la normativa che lo regola sia una recente sentenza di corte di cassazione.
Per sottotetto deve intendersi «un ambiente situato sotto il tetto che ha funzioni di isolamento termico dell’ultimo piano dell’edificio; in alto è limitato dalla struttura del tetto e verso il basso dal solaio o dalle volte che coprono l’ultimo piano dell’edificio» . Il sottotetto può essere abitabile o non abitabile. Nel primo caso viene chiamato camera a tetto, nel secondo soffitta (quando è accessibile) o palco morto (quando è inaccessibile).
Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità mediante la creazione di una camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (es. deposito, stenditoio): in quest’ultima ipotesi l’appartenenza deve essere determinata in base al titolo e, in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune (Cass. 9-10-1997, n. 9788).
Il condòmino che trasformi il sottotetto di sua proprietà esclusiva in vani abitabili «non deve agli altri condòmini nessuna indennità e non è nemmeno obbligato ad accettare la revisione della tabella millesimale, a nulla rilevando il fatto che le opere effettuate siano oppure no illegittime nei confronti della pubblica amministrazione in relazione agli strumenti urbanistici vigenti». La trasformazione, tuttavia, non è consentita ove sia espressamente vietata dal regolamento di condominio di natura contrattuale. In tal caso gli altri condòmini possono agire al fine di ottenere il ripristino della situazione originaria. La trasformazione del sottotetto in vani abitabili può essere inoltre impedita laddove possa causare danni alle parti comuni o ad altre proprietà esclusive, o comprometta la sicurezza dello stabile o, infine, impedisca agli altri condòmini di fare uso di parti comuni dell’edificio secondo il loro diritto.
Nell’ambito dei limiti su esposti, il proprietario esclusivo del sottotetto ha inoltre il diritto di sopraelevare, di aprire finestre, costruire abbaini, impiantare comignoli.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2546 del 4 maggio 2010
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su di esso abbaini (nella specie dotati di balconi) e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione propria di copertura del tetto, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la legittimità delle opere, rilevando che non era stata fornita alcuna prova di un impedimento a un diverso utilizzo del tetto da parte dei condomini, né di un particolare persistente uso del tetto stesso incompatibilie con le opere eseguite, le quali mantenevano protette le parti sottostanti e non arrecavano pregiudizio al deflusso delle acque meteoriche)
P.S. Salvo Cervino è intervenuto in mia difesa, perchè pensava che avessi messo in dubbio le mie parole. Quando lui ha scritto: "Se Alessia dice che si può fare, si può punto e basta" , è perchè più volte ho risposto in tal senso citando la sentenza che ti ho postato prima.
:daccordo:
Viene un impresario e di un appartamento ne fa due.
oltre al fatto che mi devo star zitto
Non è questione che devi stare zitto. In un condominio, come in tutte le cose, ci sono delle regola da rispettare, queste regole sono dettate dal Codice Civile, dal regolamento di Condominio se c'è, e in ultimo da tanto, tanto buon senso.
L'art. 1102 cc. stabilisce che ogni condomino, può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione del bene e consenta agli altri di farne parimenti uso, questo vuol dire, che un domani se ti dovesse servire, anche tu o gli altri potete fare la stessa cosa.
Sarebbe giusto e normale che chi ha fatto un altro appartamento si accolli la spesa della cassetta postale e del citofono; è un suo problema e non nostro altrimenti possiamo dire che il citofono e la cassetta postale non si tocca. giusto?
La spesa per una nuova cassetta la paga chi la mette, quindi lui e lo stesso dicasi per il citofono, pagherà lui l'intervento del tecnico che provvederà ad inserire un nuovo filo interno e un nuovo pulsantino, ma non potete impedirglielo, sempre ai sensi dell'art. 1102 cc.
Per quanto riguarda il sottotetto, ti posto quì sotto sia la normativa che lo regola sia una recente sentenza di corte di cassazione.
Per sottotetto deve intendersi «un ambiente situato sotto il tetto che ha funzioni di isolamento termico dell’ultimo piano dell’edificio; in alto è limitato dalla struttura del tetto e verso il basso dal solaio o dalle volte che coprono l’ultimo piano dell’edificio» . Il sottotetto può essere abitabile o non abitabile. Nel primo caso viene chiamato camera a tetto, nel secondo soffitta (quando è accessibile) o palco morto (quando è inaccessibile).
Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità mediante la creazione di una camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (es. deposito, stenditoio): in quest’ultima ipotesi l’appartenenza deve essere determinata in base al titolo e, in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune (Cass. 9-10-1997, n. 9788).
Il condòmino che trasformi il sottotetto di sua proprietà esclusiva in vani abitabili «non deve agli altri condòmini nessuna indennità e non è nemmeno obbligato ad accettare la revisione della tabella millesimale, a nulla rilevando il fatto che le opere effettuate siano oppure no illegittime nei confronti della pubblica amministrazione in relazione agli strumenti urbanistici vigenti». La trasformazione, tuttavia, non è consentita ove sia espressamente vietata dal regolamento di condominio di natura contrattuale. In tal caso gli altri condòmini possono agire al fine di ottenere il ripristino della situazione originaria. La trasformazione del sottotetto in vani abitabili può essere inoltre impedita laddove possa causare danni alle parti comuni o ad altre proprietà esclusive, o comprometta la sicurezza dello stabile o, infine, impedisca agli altri condòmini di fare uso di parti comuni dell’edificio secondo il loro diritto.
Nell’ambito dei limiti su esposti, il proprietario esclusivo del sottotetto ha inoltre il diritto di sopraelevare, di aprire finestre, costruire abbaini, impiantare comignoli.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2546 del 4 maggio 2010
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su di esso abbaini (nella specie dotati di balconi) e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione propria di copertura del tetto, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la legittimità delle opere, rilevando che non era stata fornita alcuna prova di un impedimento a un diverso utilizzo del tetto da parte dei condomini, né di un particolare persistente uso del tetto stesso incompatibilie con le opere eseguite, le quali mantenevano protette le parti sottostanti e non arrecavano pregiudizio al deflusso delle acque meteoriche)
P.S. Salvo Cervino è intervenuto in mia difesa, perchè pensava che avessi messo in dubbio le mie parole. Quando lui ha scritto: "Se Alessia dice che si può fare, si può punto e basta" , è perchè più volte ho risposto in tal senso citando la sentenza che ti ho postato prima.
:daccordo: