adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x raflomb. parlando con gli addetti ai lavori la terminologia può essere anche troncata troncata ma vedo che così non è, il giudice istruisce la pratica e da esecuzione alla vendita, dimmi dovè la terminologia errata:idea: adimecasa Bergamo
 

raflomb

Membro Assiduo
Adimecasa: quando si parla di procedura esecutiva, si fa riferimento al Giud. dell'esecuzione e non al Giud. Istruttore. Il Giud. istruttore è colui che viene designato dal Collegio dei giudici affinchè istruisca la pratica.
Ciò premesso, ti ripeto che quanto hai affermato nei precedenti post vanno fuori del seminato in quanto mere ipotesi costruite artificosamente sui se e i ma.
L'istante ha posto un preciso quesito, rileggilo.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Riletto il post dell'istante, il quale fa riferimento di pararsi da eventuali altri creditori al momento non conosciuti, il mio intervento fa riferimento a questo, e x assicurare da eventuali altri uinterventi da questi e non altro e chiudo questa diatriba x quanto mi riguarda:disappunto:
 

moronxyz

Nuovo Iscritto
Cari amici. Innanzitutto vi ringrazio per essere intervenuti per darmi dei consigli. Colgo l'occasione per darvi ulteriori dettagli di cui sono nel frattempo venuto a conoscenza. La situazione è questa. Almeno quà da me di recente il Giudice delle esecuzioni non accetta piu' di fare comparizioni sponatnee e quindi poter concordare in tempo con le parti l'operazione. Il problema grosso è che c'è un lasso di tempo non quantificabile dal momento in cui si deposita la rinuncia sino a quando il Giudice non pronuncia l'estinzione nel quale potrebbe inserirsi anche un'altro creditore ( ipotesi non affatto improbabile). Per maggiori info leggere Sentenza Cassazione 14 marzo 2008 n 6885 . Il mio Notaio ha scritto una mail direttamente al giudice che non ha avuto esitazione a difinire l'operazione "a rischio". Conclusione: Se la voglio prendere o vado all' asta o lascio perdere.
Un saluto a Tutti
 

raflomb

Membro Assiduo
Art. 629. Rinuncia

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Ciò premesso, avendo l'ordinanza di estinzione effetto ex tunc, ovvero da quando è stata depositata istanza di rinuncia, sia da parte del procedente che degli intervenuti, non vedo come in questo brave lasso di tempo un creditore, fra l'altro, munito di titolo esecutivopossa intromettersi e vantare pretese sulla procedura senza rinnovare un pignoramento ex novo.
Detto questo, essendo l'esecutato un suo conoscente, mi stupisco come esso non sia in grado di dirle se ha altre pendenze, ma non solo, e se queste, ove sussistessero, fossero già in fase procedurale al fine dell'ottenimento di un titolo esecutivo, come un ric x dec. ing, una sentenza, o una cambiale o assegno protestato.
Certo se ilsuo conoscente non è affidabile e lei sospetta fondatamente qualche posizione poco chiara, fa bene a partecipare all'asta.
 

gigetto

Nuovo Iscritto
Art. 629. Rinuncia

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Ciò premesso, avendo l'ordinanza di estinzione effetto ex tunc, ovvero da quando è stata depositata istanza di rinuncia, sia da parte del procedente che degli intervenuti, non vedo come in questo brave lasso di tempo un creditore, fra l'altro, munito di titolo esecutivopossa intromettersi e vantare pretese sulla procedura senza rinnovare un pignoramento ex novo.
Detto questo, essendo l'esecutato un suo conoscente, mi stupisco come esso non sia in grado di dirle se ha altre pendenze, ma non solo, e se queste, ove sussistessero, fossero già in fase procedurale al fine dell'ottenimento di un titolo esecutivo, come un ric x dec. ing, una sentenza, o una cambiale o assegno protestato.
Certo se ilsuo conoscente non è affidabile e lei sospetta fondatamente qualche posizione poco chiara, fa bene a partecipare all'asta.

Non è poi così raro che tra la rinuncia al pignoramento e l'ordinanza di estinzione della procedura (peraltro reclamabile entro 10 gg) possa passare parecchio tempo quindi non si può escludere che qualche creditore possa nel frattempo intervenire, magari anche in mala fede d'accordo con il debitore esecutato (es. la moglie separata "ad arte" che agisce esecutivamente per il pagamento dell'assegno...). Insomma la casistica dei furbetti è purtroppo ampia. Ti ripeto: o fai l'affare della vita e non vuoi rompini che Ti alzino la posta o è meglio che vai in asta. E mai fidarsi dell'esecutato anche se è un tuo amico.
 

raflomb

Membro Assiduo
Insomma, l'esecutato vuole vendere per liberarsi da tutti i peccati; i creditori ( conosciuti e dichiarati)
Vedi Gigetto, da quanto afferma nel post moronxyz sembra che ben conosca l'esecutato, pertanto concludo affermando o sussiste un rapporto di trasparenza e fiducia tra i due, o altrimenti un rischio pur se minimo può sussistere.
Certe cose, come l'attendibilità e serietà dell'esecutato, solo moronxyz le può conoscere, e conseguentemente farà i suoi calcoli.
 

moronxyz

Nuovo Iscritto
Raflomb. Si conosco l'esecutato ma non è certo ne un amico ne un parente. Lui vuol risolvere il suo problema e io voglio fare un affare ma è chiaro che, almeno in teoria, potrebbe benissimo tendermi trappole o comunque omettermi situazioni pur di portare a casa il risultato che interessa a lui. Anche alla luce di cio' ecco che l'unica soluzione qualora mi interessi non puo' che essere la partecipazione all' asta.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
anch'io al tuo posto non mi fiderei. questo forum è pieno di situazioni spiacevoli create da parenti. figuriamoci gli scrupoli che si farebbe un estraneo. è brutto ma credo ti convenga prevenire. il tizio non ha alcun interesse a portare a tua conoscenza tutta la sua situazione patrimoniale.
 

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