Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Art. 629. Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Ciò premesso, avendo l'ordinanza di estinzione effetto ex tunc, ovvero da quando è stata depositata istanza di rinuncia, sia da parte del procedente che degli intervenuti, non vedo come in questo brave lasso di tempo un creditore, fra l'altro, munito di titolo esecutivopossa intromettersi e vantare pretese sulla procedura senza rinnovare un pignoramento ex novo.
Detto questo, essendo l'esecutato un suo conoscente, mi stupisco come esso non sia in grado di dirle se ha altre pendenze, ma non solo, e se queste, ove sussistessero, fossero già in fase procedurale al fine dell'ottenimento di un titolo esecutivo, come un ric x dec. ing, una sentenza, o una cambiale o assegno protestato.
Certo se ilsuo conoscente non è affidabile e lei sospetta fondatamente qualche posizione poco chiara, fa bene a partecipare all'asta.
Vedi Gigetto, da quanto afferma nel post moronxyz sembra che ben conosca l'esecutato, pertanto concludo affermando o sussiste un rapporto di trasparenza e fiducia tra i due, o altrimenti un rischio pur se minimo può sussistere.Insomma, l'esecutato vuole vendere per liberarsi da tutti i peccati; i creditori ( conosciuti e dichiarati)
Gratis per sempre!